Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il datore di lavoro può modificare le mansioni del lavoratore rispettando le norme di legge per dequalificazione, avanzamento di carriera o mobilità orizzontale.
  • L'articolo 3 del Jobs act ha ampliato la libertà del datore nelle modifiche delle mansioni, purché rispettino lo stesso livello e categoria legale.
  • Il datore ha l'obbligo formativo verso il lavoratore, ma la mancata formazione non comporta sanzioni.
  • I lavoratori possono essere assegnati a mansioni di livello inferiore solo per ragioni tecnico-organizzative o accordi collettivi che evitano licenziamenti.
  • Per acquisire la qualificazione a mansioni superiori, ora sono necessari sei mesi di svolgimento, invece di tre come prima del Jobs act.

Indice

  1. Il diritto del datore di lavoro
  2. Modifiche apportate dal Jobs Act
  3. Condizioni per la dequalificazione
  4. Mobilità ascendente e requisiti

Il diritto del datore di lavoro

Il datore di lavoro gode di un relativo ius variandi (la facoltà del diritto di modificare le mansioni del lavoratore). Egli può farlo a condizione che rispetti le cautele e le prescrizioni indicate dalle norme di legge in caso di una dequalificazione (mobilità discendente), di un avanzamento di carriera (mobilità ascendente) o di una mobilitazione orizzontale (senza che sussistano dequalificazioni o promozioni).

Modifiche apportate dal Jobs Act

L’articolo 3 del Jobs act ha inciso su quanto disposto dall’articolo 2103 del codice civile. Per questo motivo, oggi il datore di lavoro gode di maggiore libertà rispetto al passato sia rispetto alla mobilità orizzontale sia nello stabilire forme di dequalificazione professionale. L’articolo 3 consente l’adibizione di mansioni che siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle prestazioni precedentemente svolte. Il datore deve però ottemperare a un obbligo formativo nei confronti del lavoratore, la cui assenza non prevede altresì alcun provvedimento sanzionatorio.

Condizioni per la dequalificazione

In una seconda ipotesi, il lavoratore può essere adibito a mansioni che appartengono a un livello di inquadramento inferiore. Ciò può avvenire solo in due casi:

- qualora sussistano delle modifiche di natura tecnica-organizzativa dell’azienda che giustifichino la dequalificazione;

- nel caso in cui gli accordi collettivi prevedano come elemento sostitutivo al licenziamento la dequalificazione del personale.

Mobilità ascendente e requisiti

Il Jobs Act è intervenuto anche nell’ambito della mobilità ascendente. Prima del Jobs act, se il lavoratore era adibito a mansioni di livello superiore per un periodo di almeno tre mesi, egli acquisiva di diritto la qualificazione a mansioni ascendenti; oggi sono invece necessari sei mesi.

In sostanza, le prerogative demandate al datore di lavoro devono tener conto della carriera del lavoratore e delle condizioni in cui la mobilitazione ascendente o quella discendente ha luogo.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le modifiche principali apportate dal Jobs Act riguardo al diritto del datore di lavoro?
  2. Il Jobs Act ha ampliato la libertà del datore di lavoro, permettendo una maggiore mobilità orizzontale e la possibilità di dequalificazione professionale, a condizione che le nuove mansioni siano dello stesso livello e categoria legale delle precedenti.

  3. In quali casi è consentita la dequalificazione del lavoratore?
  4. La dequalificazione è consentita in due casi: quando ci sono modifiche tecnico-organizzative nell'azienda che la giustificano, o quando gli accordi collettivi la prevedono come alternativa al licenziamento.

  5. Quali sono i requisiti per la mobilità ascendente secondo il Jobs Act?
  6. Con il Jobs Act, per ottenere la qualificazione a mansioni di livello superiore, un lavoratore deve essere adibito a tali mansioni per almeno sei mesi, rispetto ai tre mesi richiesti in precedenza.

Domande e risposte

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