Concetti Chiave
- L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane è regolato da normative che garantiscono la libertà di scelta alle famiglie e agli studenti, con opzioni alternative per chi non desidera partecipare.
- Le sentenze della Corte Costituzionale hanno stabilito che l'insegnamento della religione cattolica non deve essere obbligatorio e che chi non si avvale di tale insegnamento deve avere delle alternative non vincolanti.
- Le intese con confessioni religiose acattoliche prevedono che le scuole non insegnino la loro religione, lasciando tale compito a famiglie e chiese, e assicurano che l'insegnamento religioso cattolico non diventi discriminante per chi non vi partecipa.
- Le scuole confessionali, riconosciute dalla Chiesa cattolica, possono essere istituite liberamente senza oneri per lo Stato, purché non abbiano fini di lucro e rispettino un orientamento religioso specifico.
- Per le religioni diverse da quella cattolica, le intese permettono agli studenti di non partecipare all'insegnamento della religione cattolica e di richiedere eventualmente lo studio di temi religiosi senza costi aggiuntivi per lo Stato.
Insegnamento religioso nella scuola
1) Normativa
Art.9 Concordato 1984
La Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto del fatto che i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Pertanto, essa deve continuare ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Tuttavia, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento
Protocollo Addizionale 1984
I programmi, le modalità di insegnamento, criteri scelta libri di testo e qualifiche personale docente sono determinati tramite intesa C.E.I./M.I.U.R.
D.Lgs 297/1994
Il diritto di se avvalersi o meno dell’insegnamento dell’ I.R.C. è esercitato dai genitori nella scuola media e dallo studente nella scuola superiore poiché l’età matura di tali studenti consente loro una scelta religiosa consapevole
C.M. 51/2014
Al momento dell’iscrizione, le famiglie esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento dell’I.R.C. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto
di modificare tale scelta per l’anno successivo. Se frequentante la scuola superiore o se maggiorenne, la scelta è operata dallo studente stesso. La scelta alternativa comprende 4 opzioni:
1) attività didattiche e formative
2) attività di studio/ricerca individuale con assistenza di personale docente
3) attività di studio/ricerca individuale senza assistenza di personale docente
4) non frequenza della scuola nelle ore di I.R.C.
Intesa M.I.U.R. /C.E.I. 28 giugno 2012 - DPR 20 agosto 2012
Rivede i profili di qualificazione degli insegnanti di religione portando i titoli richiesti a livello di laurea. Essi devono essere in possesso dell’idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano che ha carattere permanente. In caso di revoca il docente è collocato in mobilità professionale nel comparto scuola. Hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti
2) Sentenze della Corte Costituzionale
n° 3/19089: L’insegnamento obbligatorio della religione cattolica violerebbe il principio della libertà di coscienza e l’alternativa per coloro che non si avvalgono deve consistere in uno stato di “non obbligo”
n° 13/1991: L’eventuale minore impegno scolastico dei non avvalentesi non può essere considerato causa di disincentivo per coloro che si avvalgono dell’insegnamento in quanto tale scelta è motivata da convinzioni morali e religiose. Pertanto, la libertà di coloro che rifiutano l’ IRC può anche offrire la possibilità di allontanarsi dalla scuola.
3)L’insegnamento della religione e le Intese con le confessioni religiose acattoliche
Le leggi che recepiscono le intese con le varie confessioni religiose forniscono delle disposizioni in materia.
Le confessioni dichiarano di non volere svolgere all’interno delle scuole l’insegnamento della propria religione, in quanto la formazione religiosa è compito delle famiglie e delle chiese di appartenenza. Inoltre, la collocazione dell’ I.R.C. non deve essere discriminante per coloro che non se ne avvalgono. Sono previsti anche eventuali interventi nell’ambito dell’offerta formativa all’interno della scuola, a carico della confessione religiosa
4) Le scuole confessionali
In base all’art.33 della Costituzione, che sancisce la libertà d’insegnamento, a enti e a privati è riconosciuto il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Nei confronti delle scuole non statali che chiedono la parità, lo Stato deve garantire la piena libertà e i relativi alunni un trattamento equipollente a quello delle scuole statali. Questo concetto è recepito dal nuovo Concordato del 1984. Esso riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado (scuole confessionali): alle scuole che ottengono la parità è riservato lo stesso trattamento riservato alle scuole statali. Esse rientrano nelle organizzazioni di tendenza: cioè organizzazioni che non hanno una struttura imprenditoriale e che svolgono, senza fini di lucro, attività politica, sindacale, culturale, di istruzione, religiose o di culto. Da parte degli alunni e dei docenti di tali scuole sussiste l’obbligo di uniformarsi all’indirizzo religioso della scuola e di non tenere una condotta contraria ai principi che la scuola accoglie e che trasmette all’esterno.
5)Insegnamento di religioni diverse da quella cattolica
Per quanto riguarda l’insegnamento di religioni diverse da quella cattolica, occorre fare riferimento alle norme contenute nelle Intese stipulate fino ad oggi con alcune confessioni religiose, in base all’art.8 della Costituzione. All’interno di tali intese, agli alunni non appartenenti alla religione cattolica,
• lo Stato si impegna a rendere facoltativo l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
• è riconosciuto a detti alunni il diritto di non avvalersi dell’ I.R.C. per loro dichiarazione o per dichiarazione dei genitori
• si riconosce alle confessioni acattoliche il diritto di rispondere ad eventuali richieste delle famiglie per lo studio a scuola di problemi religiosi e relative implicazioni, senza oneri per lo Stato.
Domande da interrogazione
- Qual è il diritto degli studenti riguardo all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane?
- Quali sono le opzioni alternative per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica?
- Come sono regolati i requisiti per gli insegnanti di religione cattolica?
- Qual è la posizione delle confessioni religiose acattoliche riguardo all'insegnamento della loro religione nelle scuole?
- Quali diritti hanno le scuole confessionali in Italia?
Gli studenti hanno il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, con la decisione presa dai genitori nella scuola media e dagli studenti stessi nella scuola superiore, come stabilito dal D.Lgs 297/1994.
Le opzioni alternative includono attività didattiche e formative, attività di studio/ricerca individuale con o senza assistenza di personale docente, o la non frequenza della scuola durante le ore di insegnamento della religione cattolica, come indicato dalla C.M. 51/2014.
Gli insegnanti di religione cattolica devono possedere titoli di laurea e un'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, secondo l'Intesa M.I.U.R./C.E.I. del 2012.
Le confessioni religiose acattoliche dichiarano di non voler svolgere l'insegnamento della propria religione nelle scuole, ritenendo che la formazione religiosa sia compito delle famiglie e delle chiese, come indicato nelle leggi che recepiscono le intese con tali confessioni.
Le scuole confessionali hanno il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado, con lo stesso trattamento riservato alle scuole statali se ottengono la parità, e devono uniformarsi all'indirizzo religioso della scuola, come sancito dall'art.33 della Costituzione e dal Concordato del 1984.