Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Costituzione degli USA del 1787 inizialmente non includeva una dichiarazione dei diritti, aggiunta come emendamento solo nel 1791.
  • Le carte feudali confermano diritti tradizionali limitati a specifici ceti, mentre le Dichiarazioni settecentesche introducono una disciplina generale e universale.
  • La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 è seguita da trattati internazionali che specificano diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.
  • La CEDU del 1950 e la Carta europea dei diritti fondamentali riconoscono i diritti delle Costituzioni nazionali come parte dell'ordinamento comunitario dell'UE.
  • Le Dichiarazioni internazionali post-ONU 1948 assumono un carattere morale e tutelano i diritti degli individui indipendentemente dalla cittadinanza.

Carte feudali e dichiarazioni statali

La Costituzione degli USA del 1787 non include come premessa una dichiarazione dei diritti: la disciplina viene inserita in forma di emendamento solo nel 1791. La differenza delle carte dei diritti feudali e del Bill of Rights (insieme delle norme relative ai diritti negli ordinamenti di Common Law, inserite nei testi costituzionali e mancanti in Inghilterra) rispetto alle Dichiarazioni settecentesche è da ricercarsi nel carattere profondamente innovatore delle seconde: le carte feudali normano e confermano precedenti diritti consuetudinari o tradizionali limitati a determinati ceti; le Dichiarazioni creano una disciplina generale e potenzialmente universale, prescindendo da particolarismi e retaggi del passato.
A livello internazionale, nel 1948 viene adottata dall’Assemblea delle NU la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” successivamente specificata dal “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e dal “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”.

Nell’area geografica europea, nel 1950 viene adottata la CEDU, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Giustizia dell’UE riconosce i diritti disciplinati dalle Costituzioni degli Stati membri come parte integrante dell’ordinamento comunitario.

L’UE si dota poi della Carta europea dei diritti fondamentali (Nizza 2000) a cui, con il Trattato di Lisbona, viene attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati.
Mentre le Dichiarazioni settecentesche, pur rese con linguaggio generale e universale, mantengono natura politica e mirano a tutelare i diritti dei propri cittadini, le Dichiarazioni internazionali e regionali successive a quella dell’ONU del 1948 maturano un carattere morale e tutelano gli individui a prescindere dalla loro cittadinanza.

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