Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I diritti fondamentali sono stati analizzati usando il diritto soggettivo, una categoria sviluppata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo.
  • La distinzione tra diritti soggettivi e diritti pubblici soggettivi è diventata meno chiara, con i poteri pubblici che seguono regole di diritto privato e diritti esercitati anche contro il potere privato.
  • Il concetto di Drittwirkung descrive l'efficacia dei diritti sia verso lo stato che verso terzi, come i diritti dei lavoratori nei confronti delle imprese.
  • Le costituzioni del Secondo dopoguerra non sempre consentono di identificare chiaramente l'interesse protetto per i singoli soggetti, rendendo complessa l'individuazione dei diritti soggettivi.
  • I diritti di ultima generazione presentano sfide nella definizione dell'interesse protetto e delle azioni legali che possono essere intraprese per la loro tutela.

Evoluzione giuridica dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali, siano essi «diritti civili», «diritti politici» o «diritti sociali», sono stati costruiti dalla scienza giuridica utilizzando il diritto soggettivo come categoria analitica, in particolare il diritto pubblico soggettivo. Tale categoria è stata formulata dalla dottrina giuridica tedesca del XIX secolo e poi accolta da quella italiana. Ma oggi è messa in discussione, per diverse ragioni.
In primo luogo, la distinzione fra «diritti soggettivi» e «diritti pubblici soggettivi», i primi riferiti ai rapporti fra soggetti privati, i secondi alle relazioni fra cittadini e autorità pubbliche (che agiscono iure imperii), appare sempre più evanescente.

Infatti, da un lato i poteri pubblici­ tendono a sottoporsi alle regole del diritto privato, dall’altro i diritti che si erano affermati per garantire spazi di libertà dallo stato sono fatti valere anche nei confronti del potere privato. Questo fenomeno è chiamato dalla dottrina tedesca, che per prima ha elaborato la nozione, Drittwirkung, vale a dire efficacia dei diritti sia verso lo stato sia verso terzi. Si pensi, ad esempio, ai diritti riconosciuti ai lavoratori in fabbrica e tutelati nei confronti dell’impresa.

In secondo luogo, la formulazione delle costituzioni del Secondo dopoguerra, non più solo per regole ma anche per principi, talvolta non rende possibile individuare in modo netto il concreto «interesse» tutelato in capo ai singoli soggetti e il conseguente «potere» conferito agli stessi. Come sappiamo, un diritto soggettivo presuppone: un interesse protetto in modo diretto e immediato (e non come mero riflesso di un interesse collettivo), il riconoscimento di alcune facoltà, la pretesa di determinati comportamenti altrui, nonché il potere di agire per la tutela di quell’interesse. È stato questo il percorso seguito per la definizione dei classici diritti civili, secondo lo schema del diritto di proprietà. Nel caso dei diritti di ultima generazione non risulta però facile né la delimitazione dell’interesse protetto, né l’individuazione delle azioni di tutela che possono essere promosse in sede civile o amministrativa.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale sfida attuale nella distinzione tra diritti soggettivi e diritti pubblici soggettivi?
  2. La distinzione tra diritti soggettivi e diritti pubblici soggettivi è sempre più evanescente, poiché i poteri pubblici tendono a seguire le regole del diritto privato e i diritti di libertà dallo stato sono fatti valere anche contro il potere privato, fenomeno noto come Drittwirkung.

  3. Come le costituzioni del Secondo dopoguerra hanno influenzato la definizione dei diritti fondamentali?
  4. Le costituzioni del Secondo dopoguerra, formulate per principi oltre che per regole, rendono difficile individuare chiaramente l'interesse tutelato e il potere conferito ai singoli, complicando la definizione dei diritti soggettivi.

  5. Quali difficoltà emergono nella definizione dei diritti di ultima generazione?
  6. Nei diritti di ultima generazione, risulta difficile delimitare l'interesse protetto e individuare le azioni di tutela promuovibili in sede civile o amministrativa, a differenza dei classici diritti civili come il diritto di proprietà.

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