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Concetti Chiave

  • I Libri feudorum, compilati nel XII secolo, raccolsero le norme feudali ed integrarono la compilazione giustinianea.
  • La teoria del dominium diviso separava il dominio utile dal dominium diretto, influenzando negativamente i rapporti feudali.
  • Charles Dumoulin nel XVI secolo ridefinì il concetto di proprietà, attribuendo più importanza al dominus utile.
  • La Rivoluzione francese abolì i diritti feudali, portando all'unificazione dei concetti di dominio utile e diretto nel codice napoleonico del 1804.
  • In molti codici europei, il concetto di proprietà ora include sia il godimento che la disposizione piena di un bene.

Indice

  1. Origini dei Libri feudorum
  2. Evoluzione del dominium diviso
  3. Abolizione dei diritti feudali

Origini dei Libri feudorum

Alla fine del XII secolo, il glossatore bolognese Ugolini dei Presbiteri (anch'egli della prima metà del secolo) avrebbe definito un'ulteriore versione con l'obiettivo, decisamente eclatante, di inserirlo all'interno della compilazione giustinianea. Nascono così i Libri feudorum (o Usus Feudorum), la raccolta definitiva di norme feudali vigenti che fu posta all'interno dell'ultimo dei cinque Libri legales (Libri legali).

Evoluzione del dominium diviso

Grazie al valore che acquisì la teoria di Pillio da Medicina si favorì la prassi di acquistare beni a titolo feudale dietro la corresponsione di un canone (censo) al dominus. L’affermarsi della teoria del dominium diviso privò i rapporti feudali di ogni vincolo di natura militare e fu considerato un ostacolo allo sviluppo dei ceti imprenditoriali. In particolare, nel XVI secolo Charles Dumulin definì il signore utile l’autentico proprietario del bene e il signore diretto il mero titolare del diritto di signoria: tale concezione sminuì la posizione del dominus directum a favore del dominus utile, considerato il proprietario-imprenditore.

Abolizione dei diritti feudali

I diritti feudali vennero aboliti in seguito alla Rivoluzione francese del 1789: nel 1804, il codice napoleonico riunì le due concezioni di dominio utile e diretto nell’unico e più ampio concetto di proprietà, inteso come il diritto di godere (disponibilità materiale: dominium utile) e disporre (disponibilità giuridica: dominium directum, mera titolarità) di un bene in modo pieno e assoluto. La norma, recepita dalla maggior parte dei codici europei (art. 832 c.c.) contiene al suo interno la doppia natura del dominio feudale: il godere del dominium utile e il disporre del dominium directum, adesso riuniti in un diritto reale pieno ed esclusivo. Altri Paesi, come l’Austria, mantennero però integra la concezione del dominium diviso.

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