Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le norme costituzionali a fattispecie aperta sono caratterizzate da una formulazione che lascia spazio all'interpretazione, come l'art. 2 e il secondo comma dell'art. 32 della Costituzione italiana.
  • Clausole generali, come il "buon costume" e la "funzione sociale", rinviano a valori extra-giuridici, influenzando l'applicazione delle norme secondo contesti sociali ed economici.
  • La distinzione tra clausole generali e concetti giuridici indeterminati risiede nella maggiore apertura delle prime rispetto ai valori applicabili, mentre i secondi sono indeterminati soprattutto sul piano linguistico.
  • La differenza tra regole e principi nelle norme costituzionali si nota nella certezza prescrittiva delle regole, al contrario dei principi che permettono interpretazioni multiple.
  • Le norme a fattispecie aperta, utilizzate nella formulazione dei principi, consentono una flessibilità applicativa che si adatta a contesti diversi, come dimostrato dall'art. 3 comma 2 della Costituzione.

Indice

  1. Esempi di norme costituzionali
  2. Clausole generali e valori esterni
  3. Distinzione tra clausole e concetti
  4. Regole e principi nelle norme

Esempi di norme costituzionali

Esempi di norme costituzionali a fattispecie aperta sono l’art. 2 Cost., il secondo comma dell’art. 32 Cost., gli articoli sulla formazione del governo. Nel codice civile si possono citare gli articoli sui rapporti genitori-figli (artt. 147 e 315). Eloquente, in particolare, è l’art. 2043 c.c. sul risarcimento per fatto illecito («qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»). Infatti, la giurisprudenza ha potuto estendere il concetto di «danno ingiusto» ricomprendendovi sempre più numerose condotte lesive (perfino il «gusto della vacanza», eventualmente compromesso per una troppo lunga attesa in aeroporto).

Clausole generali e valori esterni

Costituiscono altresì una tecnica di redazione a fattispecie aperta le clausole generali. Esempi sono il «buon costume» (art. 21 Cost.), l’«utilità sociale» (art. 41 Cost.), la «funzione sociale» (art. 42 Cost.) e i concetti previsti in vari articoli del codice civile come la «buona fede», i «giustificati motivi», l’«ordine pubblico». Si tratta di formule linguistiche le quali rinviano anche a dati extra-giuridici, cioè a valori (sociali, economici, etici ecc.) esterni all’ordinamento giuridico, da esso non espressamente definiti ma riconosciuti come rilevanti al fine di determinare il contenuto delle norme di volta in volta applicabili. Alle clausole generali possono essere accostati i cosiddetti standard cui si ricorre, con apposite prescrizioni o ritenendoli impliciti, allorché si intendono valutare i comportamenti richiesti agli operatori giuridici, alle pubbliche amministrazioni o allo stesso legislatore (ad esempio: la «diligenza del buon padre di famiglia», la «reazione proporzionata», la «correttezza professionale», la «ragionevolezza»).

Distinzione tra clausole e concetti

È inoltre possibile distinguere le clausole generali dai concetti giuridici indeterminati. Mentre le prime possono essere indeterminate sul piano dei valori da applicare al caso concreto, i secondi lo sono solo sul piano linguistico, in ragione dell’impossibilità pratica di esprimere compiutamente una puntuale fattispecie normativa, pur essendo chiari i valori tutelati. Si veda l’art. 13 Cost., laddove usa la formula «né qualsiasi altra restrizione» nell’impossibilità di descrivere tutte le possibili restrizioni della libertà personale.

Regole e principi nelle norme

Un’altra fondamentale distinzione, che riguarda in particolare le norme costituzionali, è quella fra regole e principi. Le regole, enunciando norme «certe» nel significato prescrittivo, implicano l’applicazione ovvero la violazione del relativo precetto (tertium non datur: ne risulta così fortemente ristretto lo spazio lasciato all’interprete). I principi, in genere formulati mediante norme a fattispecie aperta o addirittura privi di norme perché impliciti nell’ordinamento, consentono differenti modalità applicative. È una regola quella contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., prescrivendo in maniera tassativa i tempi e i modi che rendono legittimi i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale; è un principio, invece, quello stabilito dall’art. 3 comma 2 Cost., diretto alla promozione dell’eguaglianza, che può essere concretizzato mediante molteplici soluzioni la cui scelta è rimessa al legislatore, in modi diversi a seconda del contesto.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono alcuni esempi di norme costituzionali a fattispecie aperta menzionati nel testo?
  2. Gli esempi includono l'art. 2 Cost., il secondo comma dell'art. 32 Cost., e gli articoli sulla formazione del governo. Nel codice civile, si citano gli articoli sui rapporti genitori-figli e l'art. 2043 c.c. sul risarcimento per fatto illecito.

  3. Cosa caratterizza le clausole generali rispetto ai concetti giuridici indeterminati?
  4. Le clausole generali rinviano a valori extra-giuridici e possono essere indeterminate sui valori da applicare, mentre i concetti giuridici indeterminati sono tali solo sul piano linguistico, con valori tutelati chiari.

  5. Qual è la differenza tra regole e principi nelle norme costituzionali?
  6. Le regole enunciano norme certe e implicano applicazione o violazione del precetto, mentre i principi consentono differenti modalità applicative e sono spesso formulati mediante norme a fattispecie aperta.

  7. Come la giurisprudenza ha esteso il concetto di "danno ingiusto" nell'art. 2043 c.c.?
  8. La giurisprudenza ha esteso il concetto includendo numerose condotte lesive, come il "gusto della vacanza" compromesso da una lunga attesa in aeroporto.

Domande e risposte

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