Concetti Chiave
- L'arresto preventivo è possibile in casi di gravità specifici, come stabilito dall'articolo 13 della Costituzione.
- È applicabile solo in tre situazioni: pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove.
- Richiede indizi concreti, non basandosi su norme di principio, e deve rispettare i limiti di legge.
- L'imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva, con divieto di pena di morte secondo l'articolo 27.
- Le limitazioni alla libertà personale devono rispettare i diritti umani e mirare alla rieducazione del condannato.
Arresto preventivo e condizioni
L’ultimo comma dell’articolo 13 della Costituzione, sancisce che in specifici casi di gravità è possibile disporre l’arresto preventivo per un soggetto che, indagato ma non ancora condannato, possa essere tenuto in stato di fermo in seguito a un dibattimento fra due o più giudici.
L’arresto preventivo, consentito entro i limiti disposti dalla legge, è contemplato solo ed esclusivamente in tre casi:
1. Pericolo di fuga: talvolta può accadere che il soggetto incriminato tenti di fuggire prima che la sentenza venga emessa;
2. Reiterazione del reato: se liberato, l’indagato potrebbe commettere nuovamente i crimini per cui è stato arrestato;
3. Inquinamento delle prove: il soggetto incriminato, se liberato prima dell’emissione della sentenza, può tentare di compromettere le prove a suo carico tramite, ad esempio, minaccia ai testimoni.
Il fermo preventivo è autorizzato solo in presenza di indizi ed elementi di fatto, dunque mai sulla base di norme vigenti in via di principio.
Diritti e tutele dell'imputato
Ai sensi dell’articolo 27, inoltre, un imputato non può essere ritenuto colpevole fino alla condanna definitiva. Non è ammessa la pena di morte.
Ogni limitazione della libertà personale è comunque circoscritta da una serie di tutele particolarmente rilevanti. Anche la persona in vinculis non potrà essere sottoposta a trattamenti disumani o contrari ai diritti inalienabili: la Costituzione, infatti, prevede, ex articolo 27, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.