Concetti Chiave
- Gli enti territoriali, come regioni e comuni, godono di autonomia politica e hanno organi di vertice per l'indirizzo politico.
- Il principio di sussidiarietà stabilisce che le funzioni amministrative siano prioritariamente attribuite ai comuni.
- Le regioni condividono con lo Stato la potestà legislativa, ma hanno un'ampia autonomia organizzativa interna.
- Consorzi e divisioni in municipi favoriscono la gestione congiunta di funzioni comuni e il decentramento amministrativo.
- Le autorità indipendenti operano al di fuori della politica per garantire la tutela dei diritti e il corretto funzionamento del mercato.
Enti territoriali e autonomia
• Enti territoriali (regioni ed enti locali)
Autonomia politica.
Presenza di organi di vertice titolari di funzioni di indirizzo politico.
Art 118 (sussidiarietà): al comune devono essere attribuite in via prioritaria le funzioni amministrative.
Regioni: hanno in comune con lo Stato la potestà legislativa.
Ampia autonomia organizzativa: modello ministeriale (assessorati con al vertice gli assessori, come i ministeri) NB: per gli enti locali la definizione degli organi di governo e delle funzioni fondamentali è materia di potestà esclusiva dello Stato.
Consorzi quando gli enti territoriali devono svolgere in modo congiunto funzioni di interesse comune. I comuni grandi possono suddividere il territorio in municipi per decentrare i vari compiti. Coordinamento tra Stato ed enti territoriali avviene mediante Conferenza Stato regioni, Conferenza Stato città…per lo svolgimento di attività di interesse comune.
Autorità indipendenti e funzioni
• Autorità indipendenti.
Istituite per svolgere funzioni che richiedono distacco dalla politica perché si tratta di funzioni che riguardano il funzionamento del mercato o la tutela di certi diritti e quindi devono essere svolte al riparo dagli interessi dei soggetti privati e delle stesso forze politiche (Finanza privata, servizi pubblici, ….). Alcune hanno competenze trasversali a più settori (Autorità garante per la concorrenza e il mercato). Alcune regolano un singolo settore e un singolo intesse pubblico, ma vi sono eccezioni come l’Anac (autorità nazionale anticorruzione) che ha diversi compiti, relativi soprattutto al settore dei contratti pubblici dove rilevano 2 interessi connessi (la trasparenza e la prevenzione della corruzione). Sono spesso dotate di poteri normativi oltre che amministrativi La loro indipendenza è variabile, essendo legata a meccanismi di nomina dei loro componenti (a volte di competenza del governo, altre volte dei presidenti delle camere …)