Fabrizio Del Dongo
Genius
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Concetti Chiave

  • Il riconoscimento della personalità giuridica per enti ecclesiastici richiede la costituzione e approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente.
  • Il procedimento formale inizia con una domanda presentata al Ministero dell'Interno, escludendo il riconoscimento d'ufficio.
  • Il processo prevede accertamenti da parte della Pubblica amministrazione e coinvolge organi competenti per verificare il rispetto delle leggi civili.
  • Il riconoscimento viene formalizzato dal Ministero dell'Interno, e per culti acattolici, il decreto è assunto dal Presidente della Repubblica.
  • Esistono altre forme di riconoscimento, come per legge o antico possesso di stato, che semplificano o bypassano il procedimento ordinario.

Indice

  1. Enti ecclesiastici: Procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica
  2. Procedimento
  3. Altre forme di riconoscimento

Enti ecclesiastici: Procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica

Requisiti
1. Costituzione e approvazione dell’Ente da parte dell’autorità ecclesiastica competente
2. Assenso dell’autorità ecclesiastica e presentazione istanza dell’Ente
3. Avere la propria sede in Italia
4. Avere un fine di religione o di culto.

Se l’Ente fa parte della gerarchia ecclesiastica, il fine di religione e di culto è presunto (iuris et de jure)
5. Avere i mezzi sufficienti per raggiungere i fini
6. Evidente utilità dell’Ente

Procedimento

1.a fase: formale domanda del rappresentante dell’ente (o dell’autorità ecclesiastica competente), indirizzata al Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di competenza; pertanto il riconoscimento d’ufficio è escluso.
2.a fase: accertamenti da parte della Pubblica amministrazione
La pratica, corredata di tutta la documentazione, viene istruita, in via preliminare dalla Prefettura. Qualora l‘ente svolga attività strumentali relative alla Pubblica Istruzione, all’assistenza sanitaria, alla qualifica professione o all’assistenza sanitaria, devono essere interpellati gi organi competenti (es. Provveditorato agli Studi, Presidente Azienda sanitaria) per sapere se l’Ente stia rispettando le leggi civili in materia.
3.a fase: trasmissione degli atti al Ministero + parere (legittimità e merito). Istruttoria ministeriale.
4.a fase: Provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno
Un tempo, il provvedimento di riconoscimento veniva emesso dal Presidente della Repubblica, dopo aver acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Stato (ora abrogato).
Per i culti acattolici, il Ministro dell’Interno fa la proposta di riconoscimento, il Presidente della Repubblica assume il decreto, dopo aver udito il Consiglio dei Ministri.
Contro il mancato riconoscimento (che deve sempre essere motivato) può essere esperito ricorso agli organi di giustizia amministrativi, per legittimità.
5.a fase: Iscrizione dell’Ente al registro delle persone giuridiche (cf. art.33 c.c.). Lo scopo dell’iscrizione è di equiparare gli enti ecclesiastici alle altre persone giuridiche, per garantire la trasparenza delle loro attività e a tutelare i rapporti giuridici che possono intercorrere fra l’ Ente e terzi.

Altre forme di riconoscimento

- per legge – nel caso di enti che per la loro importanza rendono inutile il riconoscimento seguendo la procedura ordinaria (es. C.E.I. o l’Unione delle Comunità ebraiche
- per antico possesso di stato – qualora l’ente godeva dello status di persona giuridica civile da tempo immemorabile e comunque prima del Concordato Lateranense (es. Santa Sede, Tavola valdese, ecc.)
per procedimento abbreviato – quando l’autorità governativa si limita a controllare la regolarità e la legittimità degli atti dell’autorità ecclesiastica (Istituto per il sostentamento del clero, diocesi, clero, ecc.)

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica di un ente ecclesiastico?
  2. I requisiti includono la costituzione e approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, l'assenso dell'autorità ecclesiastica, la sede in Italia, un fine di religione o culto, mezzi sufficienti per raggiungere i fini, e un'evidente utilità dell'ente.

  3. Qual è il procedimento per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica per un ente ecclesiastico?
  4. Il procedimento include una domanda formale al Ministero dell'Interno, accertamenti da parte della Pubblica amministrazione, trasmissione degli atti al Ministero con parere, provvedimento di riconoscimento, e iscrizione al registro delle persone giuridiche.

  5. Quali sono le altre forme di riconoscimento per gli enti ecclesiastici?
  6. Altre forme di riconoscimento includono il riconoscimento per legge, per antico possesso di stato, e per procedimento abbreviato.

  7. Cosa succede se un ente ecclesiastico non ottiene il riconoscimento della personalità giuridica?
  8. Contro il mancato riconoscimento, che deve essere motivato, può essere presentato ricorso agli organi di giustizia amministrativi per legittimità.

Domande e risposte

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