Fabrizio Del Dongo
Genius
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Concetti Chiave

  • L'enfiteusi è un diritto reale minore che permette a un soggetto di utilizzare un fondo per trarne frutti e migliorarlo, pagando un canone annuale.
  • Originario dell'epoca romana e sviluppato nel Medioevo, l'enfiteusi ha sostenuto l'economia permettendo a enti religiosi di cedere terreni improduttivi per uso produttivo.
  • L'enfiteusi può riguardare fondi agricoli, edificabili o già edificati, con contratti che non superano i 20 anni secondo il Codice Civile.
  • L'affrancazione consente all'enfiteuta di diventare proprietario del fondo pagando quindici volte il canone, facilitando l'acquisto della proprietà.
  • Il proprietario può richiedere la devoluzione del fondo se l'enfiteuta lo deteriora o non paga il canone, mentre l'enfiteuta ha diritto a un'indennità per i miglioramenti al termine del contratto.

L’enfiteusi

Il nome di questo diritto, che rientra nel gruppo dei diritti reali minori, ne indica i contenuti e l’antica tradizione. Esso deriva dal greco enfyteuo che significa coltivo dentro, pianto in. Infatti si tratta dell’antica usanza di assegnare ad un soggetto (detto enfiteuta) dei fondi rustici con il diritto di goderne i frutti e con il dovere di migliorarlo, cioè di dissodare la terra e di coltivarlo. In cambio, annualmente, l’enfiteuta deve versare annualmente il canone enfiteutico in denaro o in prodotti agricoli.

L’enfiteusi sorse in epoca romana e si sviluppo notevolmente nel Medioevo, in cui accanto al canone esistevano altrui balzelli. Tuttavia esso fu molto utile all’economia: i monasteri, le chiese, le congregazioni religiose che erano proprietari di grandi estensioni di terreno, invece di lasciare questi ultimi improduttivi erano soliti cedere in enfiteusi le loro proprietà fondiarie con contratti di lunga durata.
Si distingue
• l’enfiteusi su fondo agricolo:
• l’enfiteusi su fondo edificabile
• l’enfiteusi su fondo edificato

In base all’articolo 958 del Codice Civile, un contratto di enfiteusi non può superare 20 anni. Allorché l’enfiteuta diventa proprietario del fondo, si parla di affrancazione. Al fine di tutelare l’enfiteuta, la legge prevede che l’affrancazione avvenga col pagamento di una somma pari a quindici volte l’ammontare del canone; si tratta di una somma modesta il cui scopo è di favorire l’acquisto della proprietà da parte del soggetto che rende produttivo il fondo.
Nel caso in cui l’enfiteuta deteriori il fondo, oppure se non lo migliora o non rispetti due scadenze successive del pagamento, il proprietario più chiedere la devoluzione del fondo, cioè la restituzione del fondo, in base all’ articolo 972 del Codice civile. Al termine del contratto di enfiteusi, l’enfiteuta ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti, come previsto dall’articolo 975 del Codice civile.

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