Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'iniziativa per costituire o rinnovare la RSU spetta alle associazioni autorizzate, con rinnovo da avviare almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
  • I membri della RSU restano in carica per tre anni, una novità che introduce una scadenza a differenza delle RSA, che non ne avevano.
  • Il cambio di appartenenza sindacale da parte di un membro RSU comporta la decadenza dal ruolo e la sostituzione con il primo dei non eletti.
  • Le associazioni sindacali possono scegliere liberamente tra costituire una RSU o una RSA, ma le organizzazioni firmatarie del testo unico rinunciano a costituire RSA.
  • I componenti delle RSU possono convocare assemblee non deliberanti e godono di diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori.

Elezione e durata in carica della RSU

L’iniziativa per la costituzione della RSU spetta in primo luogo alle associazioni autorizzate a presentare le liste. Se già esistente, la stessa RSU può assumere l’iniziativa per il suo rinnovo, da esercitare almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
I lavoratori eletti restano in carica per tre anni. Si tratta di un’importante innovazione: le RSA non erano soggette ad alcuna scadenza. Dunque, non solo la loro elezione dall’alto pregiudicava ogni espressione di democrazia rappresentativa; la situazione era ulteriormente aggravata dalla permanenza sine die degli organi «eletti».
Nelle RSU, inoltre, non è consentito il trasformismo o «cambio di casacca»: qualora uno dei membri eletti cambi appartenenza sindacale, egli decadrà anzitempo dal proprio incarico e verrà sostituito con il primo fra i non eletti.

Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice.

Il testo unico sulla rappresentanza si configura come atto di autonomia privata e, per questo motivo, non può sostituire la normativa legale ex art. 19 St. dei lavoratori. Ogni associazione sindacale può quindi scegliere liberamente se costituire una RSU o una RSA.
Per smorzare la difficile convivenza che deriverebbe dall’accostamento di RSA e RSU, il Tu rappresentanza ha previsto la cosiddetta «clausola di salvaguardia», in base alla quale le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie del testo unico si impegnano a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19.
Le imprese che vogliono modificare la propria RSA in RSU possono farlo solo se questo passaggio è definito dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del Testo unico.
Le assemblee non deliberanti delle RSU possono essere convocate da ogni singolo componente; le assemblee indette per assumere decisioni vincolanti nei confronti di tutti i lavoratori, invece, possono essere convocate alla RSU nella sua dimensione collegiale, cioè secondo la decisione della maggioranza. Infine, i componenti eletti delle RSU godono di diversi diritti sindacali loro riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori (permessi retribuiti, prerogative connesse con l’attività di rappresentanza, ecc.).

Domande da interrogazione

  1. Chi può prendere l'iniziativa per la costituzione o il rinnovo della RSU?
  2. L'iniziativa per la costituzione della RSU spetta alle associazioni autorizzate a presentare le liste, e se la RSU è già esistente, può assumere l'iniziativa per il suo rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

  3. Qual è la durata del mandato dei membri eletti nella RSU e cosa accade in caso di cambio di appartenenza sindacale?
  4. I membri eletti nella RSU restano in carica per tre anni. In caso di cambio di appartenenza sindacale, il membro decadrà anzitempo dal proprio incarico e verrà sostituito con il primo fra i non eletti.

  5. Quali diritti sindacali sono riconosciuti ai componenti eletti delle RSU?
  6. I componenti eletti delle RSU godono di diversi diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori, come permessi retribuiti e prerogative connesse con l'attività di rappresentanza.

Domande e risposte

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