Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Nel diritto sindacale, la rappresentanza e la rappresentatività sono concetti distinti: la prima riguarda chi esprime la volontà contrattuale, la seconda seleziona chi protegge meglio gli interessi collettivi.
  • I sindacati sono considerati rappresentativi se riescono a tutelare efficacemente gli interessi dei loro membri, ottenendo così un maggiore consenso.
  • I sindacati maggiormente rappresentativi (SMR) come CGIL, CISL e UIL godono di un ampio consenso per la loro capacità di proteggere gli interessi degli iscritti.
  • I criteri per selezionare i sindacati rappresentativi sono cambiati nel tempo; inizialmente basati su grandi adesioni, ora si focalizzano sull'effettiva capacità di tutela.
  • La Corte costituzionale ha stabilito che la rappresentatività va misurata non dal numero di iscritti, ma dalla capacità di rappresentare e tutelare gli interessi degli aderenti.

Rappresentatività sindacale

Nel diritto sindacale bisogna distinguere due concetti fondamentali: rappresentanza e rappresentatività. La prima nozione esprime il fatto che la volontà contrattuale viene formata ed espressa da un soggetto diverso da quello a cui gli effetti dell’atto compiuto sono imputati; la rappresentatività, invece, è il criterio utilizzato per selezionare i soggetti che sanno fare qualcosa meglio di altri (si pensi ai rappresentanti del popolo, che si presume sappiano curare meglio di altri gli interessi collettivi).
Nel diritto sindacale, i soggetti scelti tramite il criterio della rappresentatività sono legittimati a sviluppare un’azione di tutela a favore dei membri del sindacato.
Si dice che un sindacato è rappresentativo solo se è capace di tutelare concretamente gli interessi dei suoi aderenti.

Tanto più ne è in grado, maggiore sarà il livello di consenso che otterrà. I sindacati che godono di un consenso molto consistente sono detti SMR (sindacati maggiormente rappresentativi): CGIL, CISL e UIL.

I criteri di selezione dei sindacati maggiormente rappresentativi sono stati modificati più volte negli ultimi decenni. In origine, l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori prevedeva che le RSA si dovessero costituire all’interno delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Questa scelta era fondata su una presunzione di rappresentatività, cioè sulla convinzione che i sindacati più ampi fossero in grado di offrire una grande rappresentatività. Con sentenza 54/1974, la Corte costituzionale ha precisato che la rappresentatività non deve essere misurata in base al numero di iscritti all’organizzazione sindacale, bensì sulla sua effettiva capacità di rappresentare e tutelare al meglio gli interessi degli aderenti. Può quindi avvenire che un ente sindacale, pur non appartenendo al gruppo ristretto delle confederazioni che aggregano grandi masse dei lavoratori, sia considerato maggiormente rappresentativo grazie alle sue capacità organizzative e alle numerose categorie che vi aderiscono.

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