Concetti Chiave
- La sentenza 35/2017 della Corte Costituzionale ha invalidato la legge elettorale del 2015 dopo il fallimento del referendum costituzionale del 2016.
- La Corte ha sottolineato la necessità di sistemi elettorali che permettano la formazione di maggioranze parlamentari omogenee in un sistema bicamerale paritario.
- Il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale nel 2017, introducendo un sistema omogeneo per Camera e Senato, rispettando la peculiarità regionale del Senato.
- Il sistema elettorale attuale è misto, prevalentemente proporzionale, con una quota maggiore di seggi assegnati proporzionalmente rispetto a quelli maggioritari.
- I seggi sono distribuiti tra proporzionale e maggioritario, con aggiunta di seggi per la circoscrizione estero in entrambe le Camere.
Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
La sent. 35/2017 era intervenuta dopo che la bocciatura nel referendum del 4 dicembre 2016 del progetto di riforma costituzionale aveva in pratica fatto cadere anche la legge elettorale del 2015. Pensata per un sistema con una sola camera politica, era evidente che il ballottaggio non aveva più senso una volta che era venuto a mancare quel presupposto. In un sistema bicamerale paritario – aveva affermato la stessa Corte costituzionale in conclusione della sua sentenza – «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».
Dopo le sentenze della Corte erano rimasti in piedi due diversi sistemi elettorali: quello della legge del 2005 (per il Senato) e quello della legge del 2015 (per la Camera), meno le parti eliminate dalla Corte.
Sul finire della XVII legislatura il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale (l. 3 novembre 2017, n. 165). Come nel caso delle precedenti leggi elettorali, si tratta di una serie di modifiche al testo unico per l’elezione della Camera (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361) e al testo unico per l’elezione del Senato (d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533). La l. 165/2017 ha introdotto un sistema completamente nuovo e omogeneo per ambedue le Camere, unica differenza restando quella derivante dal requisito costituzionale dell’elezione del Senato «a base regionale» (ma dandone una differente interpretazione rispetto alla legge del 2005).Le formule elettorali con le quali sono ora eletti i deputati e i senatori del nostro Parlamento hanno carattere misto prevalentemente proporzionale, nel senso che entrambe attribuiscono una quota più ampia di seggi con sistema proporzionale (386 alla Camera, 193 al Senato) e una quota più ridotta con sistema maggioritario (232 alla Camera, 116 al Senato). A questi vanno aggiunti i seggi assegnati nella circoscrizione estero (rispettivamente 12 e 6).
Domande da interrogazione
- Qual è stata la conseguenza della bocciatura del referendum del 4 dicembre 2016 sulla legge elettorale del 2015?
- Quali sistemi elettorali sono rimasti in vigore dopo le sentenze della Corte costituzionale?
- Quali sono le caratteristiche principali del sistema elettorale introdotto dalla legge 165/2017?
La bocciatura del referendum ha reso evidente che il ballottaggio non aveva più senso, poiché la legge elettorale del 2015 era pensata per un sistema con una sola camera politica, che non esisteva più.
Dopo le sentenze, sono rimasti in vigore due sistemi elettorali diversi: quello della legge del 2005 per il Senato e quello della legge del 2015 per la Camera, con le parti eliminate dalla Corte.
La legge 165/2017 ha introdotto un sistema elettorale misto prevalentemente proporzionale per entrambe le Camere, con una quota maggiore di seggi assegnati proporzionalmente e una quota minore con sistema maggioritario, mantenendo la differenza costituzionale dell'elezione del Senato "a base regionale".