Concetti Chiave
- Il Popolo è l'insieme dei cittadini di uno Stato, distinto dalla popolazione che include anche stranieri e apolidi presenti sul territorio.
- La cittadinanza italiana si acquisisce per nascita, adozione, matrimonio o naturalizzazione, con specifiche norme e possibilità di doppia cittadinanza.
- Il territorio dello Stato comprende terraferma, mare territoriale, spazio aereo, sottosuolo e territorio mobile, con regole di extraterritorialità e immunità.
- La sovranità è il potere originario dello Stato di organizzarsi autonomamente e imporsi internamente ed esternamente, esercitando poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
- La personalità giuridica dello Stato si manifesta nei rapporti interni ed esterni, garantendo continuità giuridica anche col cambiamento degli elementi costitutivi.
1)Il Popolo: è costituito dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato. Chi appartiene ad un altro Stato è straniero, mentre è apolide chi non ha alcuna cittadinanza.
Popolo è diverso da POPOLAZIONE La popolazione è formata dalle persone presenti in un certo momento sul territorio di uno Stato, siano esse cittadini, stranieri o apolidi.
Indice
Cittadinanza e diritti
•La cittadinanza: la cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad uno Stato. L’essere cittadini comporta una serie di diritti (civili e politici) e doveri (es. l’obbligo di pagare i tributi per contribuire alle spese dello Stato). Il cittadino può godere sia di diritti civili, sia di diritti politici. Allo straniero, invece, sono riconosciuti solo i diritti civili.
Modalità di acquisizione della cittadinanza
Si può diventare cittadini italiani in base alla LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n.91, Nuove norme sulla cittadinanza, secondo cui l’acquisto della cittadinanza italiana può avvenire:
A.Per Nascita: la cittadinanza italiana del padre, o della madre, determina la cittadinanza del figlio “per diritto di sangue”, ovunque sia nato.
E’ cittadino italiano chi nasce nel territorio italiano “per diritto di luogo”, ma solo nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi (es. neonato abbandonato).
Non è italiano: chi nasce in Italia da genitori stranieri, anche se questi risiedono regolarmente in Italia.
L’Art. 4 della legge n.91/1992 stabilisce, tuttavia, che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro 1 anno dalla suddetta data”.
B.Per Adozione: diventa cittadino italiano il minore straniero, che è stato adottato da un cittadino italiano.
C.Per Matrimonio: una persona straniera o apolide che contrae matrimonio con un cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana una volta trascorsi o 6 mesi di residenza nel territorio italiano o 3 anni di matrimonio.
D.Per Naturalizzazione: in alcuni casi si diventa cittadini italiani facendo richiesta al Presidente della Repubblica che, dopo il parere positivo del Consiglio di Stato, emana il decreto di “naturalizzazione”. Possono essere naturalizzati gli stranieri o apolidi che risiedono in Italia da almeno 10 anni o che hanno “reso eminenti servizi all’Italia” (es. prestare servizio militare come volontario) oppure, in casi eccezionali, “quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”.
Le normative sulla cittadinanza sono differenti tra Stato e Stato: può quindi accadere che una persona sia contemporaneamente cittadino di due Stati (Doppia cittadinanza).
Perdita della cittadinanza e cittadinanza europea
Come si perde la cittadinanza? Il caso più frequente di perdita della cittadinanza è la rinuncia spontanea. In base all’art. 22 della Costituzione, nessuno può essere privato “per motivi politici” della cittadinanza.
Cittadino italiano e cittadino europeo Il Trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell’Unione specificando che è cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, ma non la sostituisce.
2)Il territorio: il territorio è lo spazio su cui lo Stato esercita la propria sovranità, è lo spazio su cui sono efficaci le norme giuridiche di uno Stato. Il territorio è formato da:
A.La terraferma: la maggior parte del territorio è costituito dalla terra emersa, che è delimitata da confini che possono essere naturali (un fiume), artificiali (un reticolato o un muro) o geografici (un parallelo).
B.Il mare territoriale: è la fascia di mare adiacente alla costa. Ogni Stato fissa in modo arbitrario l’ampiezza del proprio mare territoriale (es. Italia: 12 miglia marine dalla linea della costa, cioè 22 km circa). Oltre la fascia del mare territoriale si estende il mare libero, che può essere utilizzato da tutti gli stati.
C.Lo spazio aereo: la sovranità dello Stato si estende allo spazio aereo sopra la terraferma e il mare territoriale. Uno Stato può denunciare una violazione del suo spazio aereo, solo se questa minaccia la sua sicurezza.
D.Il sottosuolo: la sovranità sul sottosuolo permette ai singoli Stati di godere delle risorse presenti in esso (giacimenti minerari e petroliferi).
E.Il territorio mobile: è costituito dalle navi da guerra e aerei militari ovunque si trovino. Le navi mercantili e gli aerei civili fanno parte del territorio mobile solo quando navigano nel mare libero o sorvolano lo spazio sovrastante.
Extraterritorialità: quando una cosa si trova fisicamente sul territorio di uno Stato, ma giuridicamente è come se si trovasse nel territorio di un altro stato (es. nave da guerra italiana nel territorio degli USA).
Immunità: si ha quando uno Stato limita la sua sovranità su cose o persone, che si trovano sul suo territorio (es. Ambasciata)
L’Antartide: in base ad un accordo internazionale non fa parte di nessuno Stato. Può essere usato solo per ricerche scientifiche.
3)La sovranità: Lo Stato è sovrano perché è in una posizione di supremazia che gli permette di imporre ai cittadini il rispetto delle norme.
N.B la sovranità è il potere che ha lo stato di darsi un’organizzazione politica autonoma.
La sovranità statale è originaria, perché nasce assieme allo Stato: non esiste Stato senza sovranità.
La sovranità statale deve manifestarsi verso l’interno e verso l’esterno: lo Stato deve essere in grado di rendersi indipendente dagli altri Stati utilizzando, se necessario, anche la forza.
Manifestazione della sovranità
La sovranità si manifesta quando lo Stato esercita le sue funzioni, cioè i 3 poteri dello Stato:
a.Legislativo→ è affidato al Parlamento ed è il potere di fare le leggi
b.Esecutivo→ è affidato al Governo ed è il potere di applicare le leggi
c.Giudiziario→ è affidato alla Magistratura ed è il potere di giudicare e punire chi non rispetta le leggi.
La personalità giuridica dello Stato: Lo Stato nei rapporti interni diventa persona giuridica quando si costituisce. Esso stabilisce quali altri organizzazioni possano essere riconosciute come soggetti di diritto. Nei rapporti internazionali lo Stato acquista la personalità giuridica quando viene riconosciuto dagli altri Stati, dalla comunità internazionale.
Continuità giuridica dello Stato: si ha la continuità giuridica dello Stato quando, pur cambiando gli elementi costitutivi, restano validi gli atti compiuti dallo Stato.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
- Come si acquisisce la cittadinanza italiana?
- Qual è la differenza tra popolo e popolazione?
- Cosa comprende il territorio di uno Stato?
- In cosa consiste la sovranità di uno Stato?
Gli elementi costitutivi dello Stato sono il Popolo, il Territorio e la Sovranità.
La cittadinanza italiana si può acquisire per nascita, adozione, matrimonio o naturalizzazione, secondo la legge n.91 del 1992.
Il popolo è costituito dai cittadini dello Stato, mentre la popolazione include tutte le persone presenti sul territorio, siano esse cittadini, stranieri o apolidi.
Il territorio di uno Stato comprende la terraferma, il mare territoriale, lo spazio aereo, il sottosuolo e il territorio mobile.
La sovranità di uno Stato è il potere di darsi un'organizzazione politica autonoma e di esercitare i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.