Concetti Chiave
- L'entrata in vigore di una legge avviene solo dopo la promulgazione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e un periodo di vacatio legis, generalmente di quindici giorni.
- L'abrogazione di una legge avviene tramite un nuovo atto legislativo di pari valore gerarchico e può essere espressa, tacita o tramite referendum.
- Le leggi sono irretroattive e non possono applicarsi a eventi accaduti prima della loro entrata in vigore, con l'eccezione delle leggi interpretative.
- Un'antinomia tra norme si verifica quando due norme attribuiscono effetti diversi alla stessa fattispecie e si risolve con criteri gerarchici o cronologici.
- La dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale annulla una norma, rendendola come mai esistita.
Indice
- Efficacia temporale delle leggi
- Entrata in vigore e promulgazione
- Abrogazione e deroga delle leggi
- Irretroattività e antinomia
Efficacia temporale delle leggi
In questo appunto di diritto viene descritta l'efficacia temporale delle leggi. Si descrive quando una legge è entrata in vigore, la promulgazione della legge, l'abrogazione di una legge, l'irretroattività della legge, l'antinomia tra quelle che sono le norme.

Entrata in vigore e promulgazione
Entrata in vigore di una legge: dopo l’approvazione da parte delle due camere si dovrà avere:
- la promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica (art. 73 Costituzione);
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);
- il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).
Abrogazione e deroga delle leggi
Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti.
Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell’efficacia (solo dal momento dell’abrogazione e non per gli effetti passati).
Per abrogare una disposizione è necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore.
L’abrogazione di una legge può essere:
- espressa: qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore;
- tacita: qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa ovvero si proponga di regolamentare la materia regolamentata dalla legge anteriore.
Ricordiamo che l’abrogazione può essere effettuata anche tramite referendum.
Fenomeno simile ma diverso è la deroga, che si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie.
Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata.
L’abrogazione di una norma che aveva abrogato a sua volta una norma precedente non fa rivivere quest’ultima salvo che sia espressamente disposto: si parla di norma ripristinatoria.
Irretroattività e antinomia
Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute anteriori alla sua entrata in vigore. L’unica deroga è per ciò che riguarda le leggi interpretative: infatti queste, siccome vanno a spiegare l’intenzione di una legge già esistente, hanno effetto dall’emanazione di quest’ultima.
Si verifica qualora nell’ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie. Invece la lacuna si verifica se la fattispecie considerata non è prevista dall’ordinamento; ancora l’eccedenza si verifica quando esistono norme antinomiche che descrivono la fattispecie considerata; in tale caso l’antinomia si risolverà:
- se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;
- se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;
- se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l’antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.
Domande da interrogazione
- Quando una legge entra in vigore secondo il testo?
- Come avviene l'abrogazione di una legge?
- Cosa significa l'irretroattività della legge?
- Come si risolve un'antinomia tra norme?
- Qual è la differenza tra abrogazione e deroga?
Una legge entra in vigore dopo l'approvazione delle due camere, la promulgazione da parte del presidente della repubblica, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il decorso di un periodo di vacatio legis di quindici giorni.
L'abrogazione di una legge avviene tramite un atto nuovo di pari valore gerarchico e di data posteriore, e può essere espressa, tacita o tramite referendum.
L'irretroattività della legge significa che le leggi non possono disciplinare fatti accaduti prima della loro entrata in vigore, eccetto per le leggi interpretative.
Un'antinomia tra norme si risolve applicando il criterio gerarchico, cronologico o modificando le norme se sono coeve e dello stesso livello gerarchico.
L'abrogazione elimina l'efficacia di una legge, mentre la deroga sostituisce la norma precedente solo per specifici casi, lasciando la norma posteriore valida per altre fattispecie.