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Concetti Chiave

  • L'efficacia temporale delle leggi è determinata dalla loro entrata in vigore, che richiede promulgazione, pubblicazione e un periodo di vacatio legis di quindici giorni.
  • L'abrogazione di una legge può avvenire in modo espresso o tacito e richiede un documento legislativo di pari valore gerarchico e data posteriore.
  • Le leggi non possono avere effetto retroattivo, eccetto le leggi interpretative che spiegano norme preesistenti e agiscono dall'emanazione della legge originale.
  • Antinomie tra norme si risolvono applicando criteri gerarchici o cronologici, oppure modificando le norme se appartengono allo stesso livello e sono coeve.
  • La deroga permette che la nuova norma si applichi solo a specifici casi, mentre l'abrogazione elimina completamente l'efficacia della legge precedente.

Efficacia temporale delle leggi

In questo appunto di diritto viene descritta l'efficacia temporale delle leggi. Si descrive quando una legge è entrata in vigore, la promulgazione della legge, l'abrogazione di una legge, l'irretroattività della legge, l'antinomia tra quelle che sono le norme.

l'efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore e promulgazione

Entrata in vigore di una legge: dopo l’approvazione da parte delle due camere si dovrà avere:

  1. la promulgazione della legge da parte del presidente della repubblica (art. 73 Costituzione);
  2. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione);
  3. il decorso di un periodo di tempo (vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).

Abrogazione e deroga delle leggi

Con la pubblicazione la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti.

Una legge viene abrogata quando un atto nuovo ne determina la cessazione dell’efficacia (solo dal momento dell’abrogazione e non per gli effetti passati).

Per abrogare una disposizione è necessario un documento legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore.

L’abrogazione di una legge può essere:

  1. espressa: qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore;
  2. tacita: qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa ovvero si proponga di regolamentare la materia regolamentata dalla legge anteriore.

Ricordiamo che l’abrogazione può essere effettuata anche tramite referendum.

Fenomeno simile ma diverso è la deroga, che si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente solo per taluni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie.

Anche la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia: si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata.

L’abrogazione di una norma che aveva abrogato a sua volta una norma precedente non fa rivivere quest’ultima salvo che sia espressamente disposto: si parla di norma ripristinatoria.

che cosa sono le norme giuridiche

Irretroattività e antinomia

Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare fattispecie già accadute anteriori alla sua entrata in vigore. L’unica deroga è per ciò che riguarda le leggi interpretative: infatti queste, siccome vanno a spiegare l’intenzione di una legge già esistente, hanno effetto dall’emanazione di quest’ultima.

Si verifica qualora nell’ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie. Invece la lacuna si verifica se la fattispecie considerata non è prevista dall’ordinamento; ancora l’eccedenza si verifica quando esistono norme antinomiche che descrivono la fattispecie considerata; in tale caso l’antinomia si risolverà:

  1. se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;
  2. se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;
  3. se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l’antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.
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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i passaggi necessari affinché una legge entri in vigore?
  2. Una legge entra in vigore dopo la sua approvazione da parte delle due camere, la promulgazione da parte del presidente della repubblica, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il decorso di un periodo di vacatio legis di quindici giorni (art. 10 preleggi).

  3. Come avviene l'abrogazione di una legge?
  4. L'abrogazione di una legge avviene tramite un atto legislativo di pari valore gerarchico e di data posteriore, e può essere espressa o tacita. L'abrogazione ha effetto solo dal momento della sua attuazione, senza influire sugli effetti passati.

  5. Qual è la differenza tra abrogazione e deroga?
  6. L'abrogazione comporta la cessazione dell'efficacia di una legge, mentre la deroga consente a una nuova norma di sostituirsi a una precedente solo per specifici casi, mantenendo la norma anteriore valida per altre fattispecie.

  7. Cosa si intende per irretroattività delle leggi?
  8. Le leggi non possono avere effetto retroattivo, ovvero non possono disciplinare fatti già accaduti prima della loro entrata in vigore, eccetto le leggi interpretative che chiariscono l'intenzione di leggi già esistenti e hanno effetto dall'emanazione di queste ultime.

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