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Concetti Chiave

  • Il sistema normativo italiano per la prevenzione degli infortuni in edilizia è radicato nella Costituzione e nel Codice Civile, con articoli che tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro.
  • Il Testo Unico per la Sicurezza (legge 81/2008) e altre normative specifiche stabiliscono requisiti obbligatori per la sicurezza nei cantieri edili, inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • I cantieri edili sono definiti come luoghi di lavoro temporanei, con distinzioni tra cantieri fissi e mobili, e l'efficienza e la sicurezza del cantiere dipendono dalla progettazione e gestione accurata.
  • Il committente e l'appaltatore hanno ruoli e responsabilità specifiche nella gestione del cantiere, incluso il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • L'organizzazione del cantiere deve considerare fattori logistici essenziali come la viabilità, la sicurezza dei percorsi interni, e la conformità agli standard di sicurezza per infrastrutture e impianti.
Il cantiere edile

Norme Costituzionali
Il nucleo del sistema normativo italiano per la prevenzione degli infortuni risiede nella Costituzione:
- art. 32 tutela della salute dell’individuo e della collettività;
- art. 35 tutela del lavoro in tutte le sue forme;
- art. 41 nessuna attività può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Codice Civile: art 2087 sancisce le responsabilità dell’imprenditore riguardo all’esercizio dell’impresa.

Statuto dei Lavoratori
La legge del 20 maggio 1970 n°300 stabilisce che i lavoratori hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e di adottare tutti i sistemi per tutelare la loro salute e integrità fisica.

Norme per l’edilizia
legge 81/2008 Testo unico per la sicurezza (insieme di norme specifiche sulla sicurezza nel lavoro in edilizia)
ex.

626/1994 prevenzione e protezione nel luogo di lavoro. 494/1996 prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

DPI (dispositivi di protezione individuale)
La normativa prescrive che, a seconda delle mansioni che svolgono, i lavoratori utilizzino specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), che hanno la funzione di salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza.
Questi ausili lavorativi devono essere impiegati quando i rischi non possono evitati o ridotti dalle altre misure di prevenzione e di protezione collettiva.
Requisiti dei DPI:
- assicurare una protezione adeguata;
- non comportare rischi aggiuntivi;
- esigenze ergonomiche, igieniche e di benessere termico;
- adattabili ai lavoratori;
- compatibili tra loro.
Categorie di DPI:
- 1° categoria: DPI che salvaguardano dai rischi di danni fisici di lieve entità (lesioni superficiali)
- 2° categoria: DPI che non rientrano nella 1° o nella 3° categoria
- 3° categoria: DPI che salvaguardano dai rischi di morte o da lesioni gravi di carattere permanente (gas irritanti, polveri, aggressioni chimiche ecc.)
Principali DPI:
- vie respiratorie (mascherina);
- occhi (occhiali o visiere con lenti speciali);
- udito (cuffie antirumore, tappi riutilizzabili);
- capo (elmetto);
- mani (guanti);
- arti inferiori (scarpe antinfortunistica);
- cadute (cinture di trattenuta, imbracature anticaduta, scale).

Definizione di Cantiere edile
Il cantiere edile è un luogo di lavoro temporaneo perché è destinato a essere smantellato alla fine dell’opera.
Un cantiere si dice fisso, se occupa lo stesso perimetro di terreno per tutta la sua durata.
Un cantiere è mobile, quando è destinato a operare in più luoghi successivi (strada, elettrodotto ecc.).
Dalla validità e completezza del progetto del cantiere dipendono due fattori:
1) l’efficienza, cioè realizzare il miglior risultato a minor prezzo;
2) la sicurezza di chi vi lavora e di ogni altra persona, all’interno o all’esterno del cantiere.

Il committente
E' la persona fisica o giuridica per conto della quale viene realizzato il lavoro.
Egli può agire direttamente o attraverso un Responsabile dei Lavori, il quale rappresenta l’appaltante.
Il Committente o il R.L. affida l’incarico a un Appaltatore che, attraverso un contratto d’appalto si impegna a realizzare l’opera affidatagli con i mezzi a sua disposizione.
Il Committente può nominare il Direttore dei Lavori, Il D. delle Opere strutturali, i collaudatori delle opere strutturali e degli impianti.
In particolare il Committente o R.L. deve:
- nominare il C.P. e il C.E. dei lavori;
- trasmettere il PSC a tutte le imprese;
- valutare, quando è necessario, il PSC e fascicolo della manutenzione;
- attenersi alla misure di sicurezza previste.

L’Appaltatore
E' l’impresa edile chiamata ad adempiere l’incarico. E’ piuttosto frequente il caso di subappalto, cioè l’appaltatore che ha ricevuto l’incarico del lavoro si avvale di altre imprese o di artigiani o ditte specializzate.
Per garantire la sicurezza, viene nominato il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, mentre per la gestione del cantiere viene nominato il Direttore tecnico di cantiere. Inoltre per gli adempimenti relativi alla sicurezza, che la legge pone a carico dell’impresa, sono di competenza del Responsabile per la sicurezza (RSPP).
Obblighi dell’appaltatore:
- rimuovere correttamente i materiali pericolosi;
- sgomberare correttamente i detriti e le macerie;
- comprendere le indicazioni del PSC;
- redigere il POS;
- attuare quanto previsto dal PSC e POS e dal fascicolo della manutenzione;
- attuare le misure di gestione dell’emergenza;
- consultare i lavoratori che sono stati nominati Rappresentanti per la sicurezza.

Il Direttore Tecnico di cantiere (geometra)
E' delegato dall’impresa alla conduzione del cantiere e assume poteri decisionali. Gli spettano:
- l’organizzazione del cantiere, l’impiego dei mezzi d’opera, la realizzazione delle opere provvisionali;
- la sorveglianza delle maestranze;
- il controllo della fedele esecuzione del progetto;
- l’impiego di materiali con le caratteristiche richieste;
- il controllo che l’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali;
- la contabilità consuntiva dei lavori.
L’assistente di cantiere: per lavori di notevoli entità si prevedono altre figure di affiancamento e di sostituzione del direttore tecnico di cantiere.
Il Responsabile per la sicurezza: egli deve provvedere al controllo puntuale di quanto previsto dal PSC.
Questo ruolo può essere affidato allo stesso Direttore tecnico di cantiere, se ne ha le competenze.
Il Direttore dei lavori: è una figura professionale (ingegnere o architetto) nominata dal committente per tutelarsi nei confronti dell’impresa appaltatrice.
- Verifica del progetto prima dell’inizio dell’opera;
- verifica dell’esistenza del POS;
- controllo saltuario della qualità e della quantità dei materiali impiegati e vigilanza dei lavori affinché risultino conformi con il progetto;
- controllo della contabilità e della liquidazione delle opere eseguite;
- allontanamento di operai che risultino non idonei all’esecuzione delle opere.

Compito del coordinatore per la progettazione è redigere il PSC e il fascicolo di manutenzione.
Compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori è garantire che le operazioni di cantiere si svolgano senza pericoli.
Egli, qualora notasse situazioni di rischio, può proporre al committente azioni molto drastiche come la risoluzione del contratto e in presenza di pericolo grave e immediato, può ordinare la sospensione deo lavori.
Inoltre è tenuto a:
- far applicare il PSC;
- adeguare i POS,PSC e il fascicolo di manutenzione, se sopravvengono modifiche;
- organizzare il coordinamento e la cooperazione tra imprese.
PSC: è una relazione tecnica e una serie di prescrizioni operative, redatto dal coordinatore per la progettazione.
IPOS: è un documento di valutazione dei rischi che deve essere redatto dall’impresa prima l’inizio dei lavori. Esso viene controllato e valutato dal coordinatore per l’esecuzione delle opere.
Fascicolo di manutenzione: è un documento redatto dal coordinatore per la progettazione, sul quale devono essere registrate le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle opere, insieme a tutti gli elementi utili in materia di sicurezza e igiene.

L’impianto di cantiere
Deve essere attentamente progettato e la gestione delle attività al suo interno deve essere frutto di una meticolosa organizzazione.
Sull’organizzazione del cantiere influiscono molti fattori logistici, come:
- la distanza dai centri urbani e dai centri di approvvigionamento;
- la viabilità esterna e la disponibilità di aree di parcheggio e manovra;
- l’estensione e la natura dell’area disponibile;
- l’erogazione di acqua ed energia elettrica.
Criteri generali dell’organizzazione del cantiere sono:
- l’adeguata recinzione dell’area;
- la giusta collocazione dei varchi di accesso al cantiere e della zona uffici;
- la corretta sistemazione delle apparecchiature (gru) e dei percorsi interni.
Il cantiere è costituito dalle seguenti zone:
- uffici;
- servizi e refettorio;
- depositi del ferro, dei leganti e del legname;
- aree di lavorazione del ferro e di confezionamento degli impasti;
- percorsi interni di uomini, materiali e mezzi.
Le operazioni preliminari all’inizio dei lavori sono:
- i tracciamenti per individuare i confini della proprietà;
- definire i fili di fabbricazione;
- stabilire le altimetrie.
La recinzione del cantiere e le protezioni delle opere in elevazione devono essere realizzate con opportuni criteri e nel rispetto delle disposizioni comunali. Le protezioni hanno la funzione di garantire la sicurezza dei passanti rispetto alla caduta di oggetti dai ponteggi e inoltre garantiscono la sicurezza dalle intrusioni dai ponteggi. Nel campo dei restauri di tipo storico, vengono realizzate delle opere di protezioni con la funzione principale di abbellire i manufatti.
Gli uffici del cantiere, non sempre necessari ma spesso molto utili, possono essere: ufficio del direttore tecnico o dell’assistente, ufficio della direzione lavori, locali per guardiania, ufficio vendite.
I singoli posti di lavoro, sia all’interno sia all’esterno, devono avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge sulla tutela dell’incolumità (legge n°81/2008).
Il cantiere deve essere dotato di appositi servizi igienico - assistenziali: locali di ricovero e riposo, spogliatoi, docce, gabinetti e lavabi e, in particolari casi, refettorio e dormitori. Ogni cantiere deve essere in grado di fornire la prima assistenza ai lavoratori infortunati o colpiti da un malore.
Le zone di deposito e approvvigionamento all’interno del cantiere devono rispondere a principi di sicurezza e logica, in modo che i materiali e le attrezzature non subiscano deterioramenti, non costituiscano pericolo di infortuni e siano facilmente reperibili e utilizzabili.
I percorsi di uomini e mezzi all’interno del cantiere devono essere impostati in modo razionale e sicuro e nel rispetto delle disposizioni di legge. E’ necessario prevedere opportune protezioni laterali delle rampe, nelle zone di scavo, nelle aree di macchine e di movimentazione dei carichi. Importante è avvisare per tempo con apposita segnaletica di cantiere le vie di transito dei mezzi d’opera e le vie più sicure per le persone.
L’impianto elettrico del cantiere deve essere realizzato secondo le norme di legge e deve essere accompagnato dal certificato di conformità. L’impianto per essere “a norma” deve essere dotato di rete di messa a terra e, quando necessario, di impianto parafulmine.
Devono essere rispettate le distanze prescritte tra le linee elettriche aeree, la costruzione (5 m) e le vie si transito di automezzi (6 m da terra) e tra quelle interrate e altri elementi potenzialmente pericolosi.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali norme costituzionali italiane relative alla sicurezza nei cantieri edili?
  2. Le principali norme costituzionali italiane relative alla sicurezza nei cantieri edili includono l'articolo 32, che tutela la salute dell'individuo e della collettività, l'articolo 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme, e l'articolo 41, che stabilisce che nessuna attività può arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

  3. Quali sono le categorie di dispositivi di protezione individuale (DPI) e i loro requisiti?
  4. I DPI sono suddivisi in tre categorie: 1° categoria per rischi di lieve entità, 2° categoria per rischi intermedi, e 3° categoria per rischi di morte o lesioni gravi. I requisiti includono protezione adeguata, assenza di rischi aggiuntivi, esigenze ergonomiche, igieniche e di benessere termico, adattabilità e compatibilità tra loro.

  5. Quali sono i compiti principali del committente in un cantiere edile?
  6. Il committente deve nominare il Coordinatore per la Progettazione (C.P.) e il Coordinatore per l'Esecuzione (C.E.) dei lavori, trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a tutte le imprese, valutare il PSC e il fascicolo della manutenzione quando necessario, e attenersi alle misure di sicurezza previste.

  7. Quali sono le responsabilità dell'appaltatore in un cantiere edile?
  8. L'appaltatore deve rimuovere correttamente i materiali pericolosi, sgomberare detriti e macerie, comprendere e attuare le indicazioni del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS), attuare le misure di gestione dell'emergenza, e consultare i Rappresentanti per la sicurezza.

  9. Quali sono le caratteristiche essenziali dell'impianto di cantiere?
  10. L'impianto di cantiere deve essere progettato attentamente e gestito con meticolosa organizzazione, includendo adeguata recinzione, collocazione dei varchi di accesso, sistemazione delle apparecchiature, e percorsi interni sicuri. Deve rispettare le norme di sicurezza, avere servizi igienico-assistenziali, e fornire assistenza ai lavoratori infortunati.

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