Concetti Chiave
- I contratti collettivi sulle prestazioni essenziali sono applicabili a tutti poiché basati su una delega legislativa specifica.
- La legge 146 del 1990 non disciplina l'efficacia dei contratti collettivi per lo sciopero nei servizi pubblici, rispettando la libertà sindacale costituzionale.
- Il preavviso di sciopero è obbligatorio per i servizi pubblici e deve includere data, motivazioni e durata.
- Ogni individuo può proclamare uno sciopero, ma deve perseguire un interesse collettivo, con preavviso minimo di dieci giorni.
- Lo sciopero può essere revocato entro cinque giorni dalla data prevista per il suo inizio.
Indice
Contratti collettivi e libertà sindacale
La legge 146 del 1990 nulla dice in merito all’efficacia dei contratti collettivi che stabiliscono le modalità di sciopero dei pubblici servizi. Se lo facesse, d’altra parte, configgerebbe con l’articolo 39 della Costituzione, il quale riconosce la libertà di organizzazione sindacale.
Bisogna peraltro ritenere che i contratti collettivi per le prestazioni indispensabili sono applicabili erga omnes perché stipulati in base a una precisa delega disposta dal legislatore. I servizi pubblici non sono immodificabili, ma si modificano nel tempo: per questo motivo, le prestazioni indispensabili devono essere definite in maniera dinamica, continua.
Regole sul preavviso di sciopero
La legge si concentra sull’individuazione del preavviso di sciopero, introducendo una regola obbligatoria non prevista per gli scioperi nel settore privato. Il preavviso di sciopero deve indicare la data, le motivazioni e la durata dello sciopero.
Il preavviso deve essere annunciato dai soggetti che proclamano lo sciopero. La legge parla di «soggetti» e non di sindacati perché, sulla base di quanto disposto dall’art. 40 Cost., tale prerogativa spetta a tutti, è efficace erga omnes.
Tale facoltà è individuale, ma le finalità che lo sciopero indetto deve perseguire sono sempre attinenti alla tutela di un interesse collettivo.
Tempistiche e revoca dello sciopero
Il termine minimo per consentire alle pubbliche amministrazioni o agli enti privati che erogano il pubblico servizio è di dieci giorni. Ciò vuol dire che lo sciopero deve essere annunciato con un preavviso di almeno dieci giorni. Si ritiene, infatti, che questo sia il lasso di tempo minimo affinché gli enti eroganti possano a loro volta avvisare i propri utenti e provvedere a eventuali contromisure organizzative e logistiche. È inoltre possibile revocare la protesta entro cinque giorni dalla data in cui l’inizio dello sciopero è fissato.
Domande da interrogazione
- Qual è l'efficacia dei contratti collettivi riguardo alle modalità di sciopero nei servizi pubblici?
- Quali sono le regole sul preavviso di sciopero nei servizi pubblici?
- Quali sono le tempistiche e le condizioni per la revoca di uno sciopero nei servizi pubblici?
La legge 146 del 1990 non specifica l'efficacia dei contratti collettivi per gli scioperi nei servizi pubblici, ma si ritiene che siano applicabili erga omnes, poiché stipulati con una delega legislativa.
La legge richiede un preavviso obbligatorio per gli scioperi nei servizi pubblici, che deve includere data, motivazioni e durata, e deve essere annunciato dai soggetti che proclamano lo sciopero.
Lo sciopero deve essere annunciato con un preavviso di almeno dieci giorni, e può essere revocato entro cinque giorni dalla data prevista per l'inizio dello sciopero.