Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le organizzazioni dei lavoratori, dopo la caduta del fascismo, si trovarono senza una disciplina legale definita, con molti aspetti regolati tramite interpretazione giuridica.
  • I nuovi contratti collettivi post-corporativi potevano modificare i contratti corporativi solo se il datore di lavoro era iscritto all'associazione stipulante.
  • Le modalità di sostituzione dei contratti corporativi con quelli post-corporativi furono ampiamente dibattute dai giuristi, soprattutto riguardo alla possibilità di derogare in peius per i lavoratori.
  • Inizialmente, la derogabilità dei contratti collettivi era considerata inaccettabile, ma successivamente alcuni giuslavoristi sostennero l'inapplicabilità dell'art. 2077 c.c. tra contratti con diversa efficacia.
  • L'assemblea costituzionale del 1946 contribuì a definire la libertà sindacale e la rappresentanza proporzionale dei sindacati, stabilendo le basi per l'efficacia dei contratti collettivi post-corporativi.

Indice

  1. Le sfide post-fasciste delle organizzazioni dei lavoratori
  2. Il dibattito sui contratti post-corporativi
  3. L'assemblea costituzionale e il diritto sindacale

Le sfide post-fasciste delle organizzazioni dei lavoratori

Caducate le disposizioni sindacali fasciste, le organizzazioni dei lavoratori si trovarono pressoché sprovviste di una disciplina legale. Molti aspetti erano regolati in base all’interpretazione giuridica: in particolare, gli studiosi si chiesero se un nuovo contratto collettivo, privo di efficacia erga omnes, potesse essere considerato una successiva modifica del contratto collettivo corporativo. Dopo numerosi dibattiti, i giudici stabilirono che la risposta poteva essere affermativa solo se il datore di lavoro era stato vincolato all’applicazione del nuovo contratto di diritto comune tramite l’iscrizione all’associazione stipulante. In mancanza di quest’ultima, egli continuava ad essere tenuto ad applicare il contratto corporativo.

Il dibattito sui contratti post-corporativi

Debellato il fascismo, i contratti corporativi vennero sostituiti con una nuova tipologia, definita «post-corporativa». Le modalità di subentro dei secondi ai primi, però, furono oggetto di numerose discussioni fra i giuristi.

In particolare, essi si chiesero se il nuovo contratto collettivo potesse derogare in peius, per i lavoratori, al contratto corporativo. Inizialmente la risposta fu negativa: ai sensi dell’articolo 2077 c.c. la derogabilità non poteva essere tollerata; in seguito, tuttavia, diversi giuslavoristi, fra i quali Francesco Santoro Passarelli, sostennero l’impossibilità di applicare l’art. 2077 a rapporti tra contratti collettivi aventi diversa efficacia.

L'assemblea costituzionale e il diritto sindacale

I lavori realizzati dall’assemblea costituzionale a partire dal 1946 sancirono alcuni risvolti fondamentali nell’ambito del diritto sindacale: dopo molti dibattiti e contrattazioni, fu approvato il testo dell’attuale primo comma dell’art. 39 Cost., il quale sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale. Nel quarto comma fu invece affrontata la controversa questione dell’efficacia del contratto collettivo, nel regime fascista erga omnes. La commissione stabilì che l’azione sindacale dovesse essere orientata in base alla rappresentanza unitaria di tutti i sindacati in proporzione ai loro iscritti.

Domande da interrogazione

  1. Quali furono le sfide principali affrontate dalle organizzazioni dei lavoratori dopo la caduta del fascismo?
  2. Le organizzazioni dei lavoratori si trovarono senza una disciplina legale chiara, dovendo interpretare se i nuovi contratti collettivi potessero modificare quelli corporativi, con i giudici che stabilirono che ciò era possibile solo se il datore di lavoro era vincolato tramite l'iscrizione all'associazione stipulante.

  3. Come vennero sostituiti i contratti corporativi dopo il fascismo e quali furono le principali discussioni giuridiche?
  4. I contratti corporativi furono sostituiti da contratti «post-corporativi», con dibattiti su se questi potessero derogare in peius per i lavoratori rispetto ai contratti corporativi, inizialmente negato ma poi discusso da giuslavoristi come Francesco Santoro Passarelli.

  5. Quali furono i risultati dei lavori dell'assemblea costituzionale riguardo al diritto sindacale?
  6. L'assemblea costituzionale sancì la libertà dell'organizzazione sindacale e affrontò l'efficacia del contratto collettivo, stabilendo che l'azione sindacale dovesse basarsi sulla rappresentanza unitaria proporzionale degli iscritti ai sindacati.

Domande e risposte

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