Concetti Chiave
- La legge non può conferire efficacia erga omnes ai contratti sindacali per evitare squilibri negoziali.
- Interventi legislativi possono aumentare l'efficacia dei contratti collettivi, ma senza monopolizzare la rappresentanza sindacale.
- Riconoscimenti limitati ai contratti collettivi sono consentiti, purché derivino dalla legge e integrino i suoi contenuti.
- I sindacati maggiormente rappresentativi non sono più riconosciuti dopo l'abrogazione dell'art. 19 nel referendum del 1995.
- Nel settore pubblico, l'evoluzione contrattuale è passata dalla legge alla piena contrattualizzazione, nota come "privatizzazione del pubblico impiego".
Efficacia dei contratti sindacali
Alla legge è vietato conferire efficacia erga omnes a contratti stipulati dalle associazioni sindacali. Infatti, dopo aver legittimato «in via provvisoria» la legge 741 del 1959 – che aveva conferito tale efficacia a diversi contratti collettivi – con la sent. 106/1962 la Corte dichiarò incostituzionale la legge 1027 del 1960 che voleva prorogarla (v. poi sentt. 70/1963, 88/1965, 105/1969). La legge può (anzi deve) tutelare le posizioni deboli, ma non può comunque intervenire squilibrando l’attività negoziale a favore di una parte.
La Costituzione, tuttavia, non si oppone a qualsiasi intervento legislativo che assegni ai contratti collettivi una efficacia superiore a quella normale dei contratti inter partes, ma non consente che attraverso l’efficacia erga omnes si attribuisca il monopolio della rappresentanza ad alcuni sindacati rispetto ad altri
Sono consentiti alla legge limitati «riconoscimenti» ai contratti collettivi, purché l’efficacia delle clausole richiamate derivi dalla legge stessa ed esse siano volte solo a integrarne i contenuti (ad esempio, per la rimodulazione degli orari di lavoro, per le prestazioni di lavoro straordinario, per le assunzioni o il licenziamento di manodopera senza rispettare determinati obblighi ecc.).
L’insieme di questi elementi porta una parte della dottrina a considerare gli attuali contratti collettivi come fonti extra ordinem , diverse dalle fonti previste nel secondo comma dell’art. 39.
Non coincidenti sono le conclusioni cui si può giungere per i contratti relativi al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico è possibile individuare tre fasi: la fase del dominio della legge; la fase del «condominio» fra la contrattazione e la fonte normativa secondaria (appositi regolamenti); la fase della contrattualizzazione piena (sommariamente chiamata «privatizzazione del pubblico impiego»).
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione della Costituzione riguardo all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi?
- Quali sono le condizioni per il riconoscimento legale dei contratti collettivi?
- Come si è evoluta la disciplina del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni?
La Costituzione non si oppone a interventi legislativi che assegnano ai contratti collettivi un'efficacia superiore a quella normale, ma non consente che l'efficacia erga omnes attribuisca il monopolio della rappresentanza ad alcuni sindacati rispetto ad altri.
I contratti collettivi possono essere riconosciuti legalmente se le clausole richiamate derivano dalla legge stessa e sono volte a integrarne i contenuti, come per la rimodulazione degli orari di lavoro o le prestazioni di lavoro straordinario.
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico ha attraversato tre fasi: il dominio della legge, il «condominio» tra contrattazione e fonte normativa secondaria, e la contrattualizzazione piena, nota come «privatizzazione del pubblico impiego».