Concetti Chiave
- L'assegno di ricollocazione può essere utilizzato presso centri pubblici o agenzie private per supportare la ricerca di un nuovo lavoro.
- Il supporto include l'affiancamento di un tutor che guida il disoccupato nelle attività necessarie alla ricollocazione.
- L'assegno viene erogato solo a risultato occupazionale raggiunto, con l'importo variabile in base alla stabilità del nuovo contratto di lavoro.
- Il disoccupato deve accettare offerte di lavoro compatibili con le sue capacità e aspirazioni; rifiuti devono essere segnalati.
- Il percorso di reintegrazione è gestito inizialmente dal centro per l'impiego, con la possibilità di richiedere l'assegno dopo quattro mesi.
Efficacia dell’assegno di ricollocazione
Il beneficiario può scegliere di spendere l’assegno presso il centro per l’impiego o presso le agenzie private al fine di essere coadiuvato nell’attività di ricerca di una nuova occupazione. Questa forma di supporto può essere richiesta entro due mesi dall’erogazione dell’assegno e ha una validità di sei mesi, prorogabili per altri sei. Essa, inoltre, prevede l’affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato, al quale è demandato il compito di progettare attività utili alla ricollocazione che il beneficiario ha l’onere di svolgere.
Il disoccupato è tenuto ad accettare offerte di lavoro compatibili con le sue capacità, aspirazioni e possibilità; in caso di rifiuto, ill tutor è incaricato di comunicarlo immediatamente al centro per l’impiego.
L’ANPAl ha stabilito che l’assegno deve essere erogato a risultato occupazionale ottenuto: in sostanza, il lavoratore potrà beneficiare della somma destinatagli soltanto in caso di successo dell’attività di ricollocazione lavorativa.
In sintesi, dunque, ill percorso di reintegrazione lavorativa previsto dal d.lgs. 150/2015 prevede diverse fasi:
- il centro per l’impiego stipula con il soggetto disoccupato il patto di servizio e ne gestisce l’esecuzione per i primi 4 mesi;
- decorso questo termine, il disoccupato può richiedere l’assegno di ricollocazione (ADR), spendibile per attività legate alla reintegrazione lavorativa presso un ente pubblico o privato;
- in caso di buon esito del percorso di reintegrazione, al lavoratore è concessa una somma proporzionata alla stabilità dell’impiego ottenuto.