Concetti Chiave
- Il patto di servizio stabilisce un responsabile per il percorso di reintegrazione lavorativa e definisce il profilo di occupabilità del lavoratore.
- Richiede la disponibilità del disoccupato a partecipare a attività formative e di orientamento, con convocazioni nei giorni feriali.
- Le politiche attive del lavoro sono condizionate dalla collaborazione del disoccupato, con penalizzazioni per mancata adesione.
- Il centro per l'impiego può imporre sanzioni, inclusa la decadenza dello stato di disoccupazione, ma queste decisioni possono essere contestate all'ANPAL.
- L'assegno di ricollocazione, introdotto nel 2018, è assegnato ai disoccupati con NASpI da oltre 4 mesi e varia da 250 a 5000 euro.
Contenuto del patto di servizio
L’articolo 20 del d.lgs. 150 del 2015 definisce i contenuti essenziali del patto di servizio:
- l’individuazione di un responsabile del percorso di reintegrazione lavorativa;
- la definizione del profilo di occupabilità del lavoratore;
- la disponibilità del richiedente a svolgere attività formative e di orientamento.
A seguito della stipulazione del patto, il richiedente può essere convocato anche nei giorni feriali dai servizi di lavoro competenti, con un preavviso massimo di 72 ore e minimo di 24.
Le iniziative di riqualificazione, denominate «politiche attive del lavoro», sono erogate in funzione dell’attiva collaborazione del soggetto disoccupato ai progetti di reintegrazione lavorativa. Questa clausola fondamentale si propone di evitare, come purtroppo spesso accade, che sedicenti disoccupati svolgano in realtà lavoro in nero.
La legge prevede diverse penalizzazioni per i disoccupati restii alla collaborazione, tra le quali è persino contemplata la decadenza dello stato di disoccupazione. I suddetti provvedimenti spettano al centro per l’impiego, ma possono essere impugnati dinanzi all’ANPAL.
Nel tentativo di limitare la scarsa efficacia dei servizi per il lavoro, a maggio 2018 è stato introdotto il cosiddetto «assegno di ricollocazione (ADR)», erogato ai soggetti disoccupati con NASpI da più di 4 mesi. La somma è assegnata in base al profilo personale di occupabilità del richiedente: si tiene conto di età, sesso e titolo di studio. L’importo può oscillare tra un minimo di 250 a un massimo di 5000 euro e, in ogni caso, non costituisce reddito a fini fiscali.
In sintesi, dunque, il patto di servizio gode di un’efficacia solo parziale: decorsi quattro mesi dalla sua stipulazione, il lavoratore può richiedere l’ADR al fine di implementare il percorso di reintegrazione lavorativa.