Concetti Chiave
- Il contratto, una volta concluso, produce effetti reali o obbligatori; i primi riguardano il trasferimento di diritti reali, i secondi creano obbligazioni tra le parti.
- Secondo l'art. 1376, il trasferimento di proprietà o diritti reali avviene tramite il consenso espresso dalle parti coinvolte nel contratto.
- Contratti come la compravendita sono consensuali a effetti reali, mentre altri come il mutuo o il pegno sono reali a effetti reali.
- Gli effetti obbligatori sono tipici di contratti che non trasferiscono proprietà, come il comodato, dove si instaura un rapporto obbligatorio tra le parti.
- L'art. 1322 del c.c. sancisce la libertà di forma contrattuale, permettendo alle parti di creare contratti non previsti dalla legge, purché siano meritevoli di tutela giuridica.
Indice
Effetti del contratto
L’art. 1372 prevede che il contratto, una volta concluso, produca effetti, i quali possono essere:
- reali, cioè legati al trasferimento della proprietà o di ogni altro diritto reale;
- obbligatori: essi non determinano il trasferimento della proprietà di un bene bensì il sorgere di un rapporto obbligatorio.
L’art. 1376 prevede che il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale si acquista per effetto del consenso manifestato dalle parti.
Tipologie di contratti
I contratti possono essere consensuali a effetti reali )ne è un esempio la compravendita) o reali a effetti reali (come il mutuo, il pegno o il deposito irregolare).
L’effetto reale non discende né dal consenso né dalla consegna, bensì da un’obbligazione: il trasferimento della proprietà costituisce l’oggetto di un’obbligazione che è stata assunta dal venditore.
Causa e oggetto del contratto
Tutti i contratti che non trasferiscono la proprietà producono effetti obbligatori: un esempio è costituito dal comodato. La causa del contratto trova una sua disciplina agli articoli 143-145 del c.c., mentre l’oggetto all’articolo 1346.
La causa è la ragione oggettiva per cui l’atto contrattuale è stato stipulato; l’oggetto è ciò di cui il contratto consta. L’oggetto può essere determinato o determinabile; la causa attiene alla meritevolezza di tutela di cui il contratto deve godere.
Libertà della forma contrattuale
L’art. 1322 del c.c. enuclea il principio della libertà della forma: le parti possono dar vita a contratti non direttamente previsti dalla legge, purché meritevoli di tutela giuridica. Il consenso contrattuale può essere esplicito o, come avviene in presenza di un contegno concludente, presunto.
Nel nostro ordinamento giuridico non vige il principio dell’astrazione materiale della causa: la causa non può mai essere latente perché la ragione per cui il contratto ha avuto vita deve essere sempre palese.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli effetti principali di un contratto una volta concluso?
- Qual è la differenza tra contratti consensuali a effetti reali e contratti reali a effetti reali?
- Cosa stabilisce l'articolo 1322 del codice civile riguardo alla forma contrattuale?
Gli effetti principali di un contratto, una volta concluso, possono essere reali, legati al trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, oppure obbligatori, che non comportano il trasferimento della proprietà ma l'instaurazione di un rapporto obbligatorio.
I contratti consensuali a effetti reali, come la compravendita, si basano sul consenso delle parti per il trasferimento della proprietà, mentre i contratti reali a effetti reali, come il mutuo, il pegno o il deposito irregolare, richiedono un'obbligazione per il trasferimento della proprietà.
L'articolo 1322 del codice civile stabilisce il principio della libertà della forma, permettendo alle parti di creare contratti non previsti dalla legge, purché siano meritevoli di tutela giuridica, e il consenso contrattuale può essere esplicito o presunto.