Concetti Chiave
- Il contratto diventa vincolante per le parti una volta perfezionato, impedendo il recesso unilaterale, salvo eccezioni legali.
- Il diritto di recesso convenzionale è possibile solo prima dell'esecuzione, come stabilito dall'articolo 1373 del codice civile.
- Il contratto ha effetti solo tra le parti, rispettando il principio della relatività e intangibilità giuridica per i terzi.
- Il contratto a favore di terzi consente al terzo di pretendere l'adempimento, ma la stipulazione può essere revocata finché il terzo non accetta.
- Il promittente può opporre al terzo solo le eccezioni derivanti dal contratto stesso, senza coinvolgere altri rapporti.
Indice
Libertà e obblighi contrattuali
Finché il contratto non è perfezionato, le parti conservano la loro libertà di addivenire o meno alla sua stipulazione. Ma dal momento in cui esso è perfezionato le parti sono obbligate ad osservarlo: infatti la legge dice che il contratto ha forza di legge tra le parti art 1372. anzi le parti sono obbligate non solo a riguardo del contenuto ma anche a tutte le conseguenze art 1374. per questo si può dire che una volta perfezionato non è + ammesso il recesso unilaterale, ossia il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti: un contratto può essere sciolto x mutuo consenso o per cause ammesse dalle legge.
N.B. l’affermazione del mutuo consenso è superflua perché già nel 1321 la legge aveva affermato che attraverso il contratto è possibile estinguere rapporti giuridici.
Diritto di recesso e mutuo consenso
Tuttavia un diritto di recesso convenzionale è affidato ad una delle parti, solo se questa facoltà venga esercitata prima dell’esecuzione del contratto art 1373.
Talvolta è la stessa legge che attribuisce il diritto di recedere ad una delle parti qualora si verifichino determinati presupposti: nei contratti di durata non vale più la regola dell’art 1373.
Effetti tra le parti e verso i terzi
Effetti del contratto tra le parti
Il contratto produce effetti solo fra le parti e non rispetto ai terzi. Ne discende il cd principio della relatività degli effetti del contratto. Esso non può danneggiare o giovare al terzo estraneo. Per questo si parla di principio di intangibilità della sfera giuridica altrui secondo il quale la sfera giuridica di un soggetto non può essere modificata dal negozio altrui.
Contratto a favore di terzi
Posto a deroga del principio della relatività degli effetti del contratto si ritrova il contratto a favore di terzi.
Nel diritto romano questo tipo di contratto era considerato nullo. L’art 1411 ammette in via generale la figura di questo contratto con cui le parti attribuiscono al terzo il diritto di pretendere in proprio l’adempimento di un contratto, benché stipulato da altri, subordinandone la validità alla condizione che lo stipulante abbia un interesse anche se morale all’attribuzione di un tale vantaggio al terzo. È indispensabile che le parti abbia pattuito e voluto l’attribuzione al terzo della titolarità di un diritto.
a) Il terzo acquista il diritto verso il promettente fin dal momento della stipulazione del contratto a suo favore, ma questo acquisto non è definitivo art 1411 comma 2. La stipulazione può essere revocata o modificata finché v’è la possibilità che il terzo possa rinunziarvi. Solo quando il terzo dichiari di volerne approfittare, la facoltà di revoca o di modifica è preclusa art 1411 comma 3. Se invece la prestazione deve essere effettuata dopo la morte dello stipulante, la destinazione del beneficio non ha carattere definitivo e la revoca è sempre possibile se lo stipulante non vi ha rinunciato art 1412 comma 1
b) Causa dell’acquisto del diritto a favore del terzo è contratto a suo favore: perciò il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate su questo contratto ma quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante. Art 1413
Domande da interrogazione
- Qual è la forza vincolante del contratto una volta perfezionato?
- In quali circostanze è possibile esercitare un diritto di recesso convenzionale?
- Qual è il principio della relatività degli effetti del contratto?
- Come funziona il contratto a favore di terzi secondo l'articolo 1411?
- Quali eccezioni può opporre il promittente al terzo nel contratto a suo favore?
Una volta perfezionato, il contratto ha forza di legge tra le parti, obbligandole a rispettarne il contenuto e tutte le conseguenze, senza possibilità di recesso unilaterale, salvo mutuo consenso o cause legali.
Il diritto di recesso convenzionale può essere esercitato da una delle parti solo prima dell'esecuzione del contratto, come stabilito dall'articolo 1373.
Il principio della relatività degli effetti del contratto stabilisce che il contratto produce effetti solo tra le parti coinvolte e non può danneggiare o giovare a terzi estranei.
L'articolo 1411 ammette il contratto a favore di terzi, permettendo al terzo di acquisire diritti dal momento della stipulazione, ma la stipulazione può essere revocata o modificata finché il terzo non dichiara di volerne approfittare.
Il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto a suo favore, ma non quelle basate su altri rapporti tra promittente e stipulante, come indicato nell'articolo 1413.