Andrea301AG
Ominide
1 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • I contratti a esecuzione differita prevedono che la prestazione avvenga in un momento successivo alla stipulazione, spesso a causa della natura dell'obbligazione.
  • Esistono contratti a esecuzione istantanea, differita, e quelli a esecuzione continuata o periodica, che possono essere a tempo determinato o indeterminato.
  • Un evento straordinario e imprevedibile può causare uno squilibrio nel contratto, rendendo il sinallagma eccessivamente oneroso per una parte.
  • La normativa, tramite l'articolo 1467 del Codice Civile, permette la risoluzione del contratto se una prestazione diventa eccessivamente onerosa.
  • I contratti a esecuzione continuata o periodica e quelli a esecuzione differita condividono il fatto che la prestazione si realizza successivamente alla stipulazione.

Contratti di durata

Stipulazione ed esecuzione del contratto possono pressoché coincidere, ma è più frequente che siano differiti nel tempo. Il differimento può derivare:
- dalla previsione, nel contratto, di un termine di adempimento dell’obbligazione;
- dal fatto che la prestazione, per via della sua natura, non sia immediatamente eseguibile;
- dalla necessità che la cosa venga a esistenza o sia individuata.
Sulla base di ciò si distingue fra contratti a esecuzione istantanea e contratti a esecuzione differita; esiste anche un tertium genus: quello dei contratti a esecuzione continuata o periodica.

Questi ultimi, a loro volta, possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.
I contratti a esecuzione differita e a esecuzione continuata o periodica sono accomunati dal fatto che la prestazione viene resa in un momento successivo alla stipulazione. Talvolta può accadere che sopraggiunga un evento straordinario e imprevedibile a causa del quale si crea uno squilibrio fra le parti; la normale alea del contratto può essere sconvolta, così da rendere il sinallagma eccessivamente oneroso per una delle parti. Questa fattispecie è regolata dall’art. 1467 C.C.
Art. 1467: nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community