Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Gli atti giuridici di diritto familiare, come il matrimonio, hanno una regolamentazione distinta da quelli di contenuto patrimoniale.
  • La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha equiparato lo status giuridico di tutti i figli, a prescindere dal concepimento dentro o fuori dal matrimonio.
  • Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio produce effetti anche sui parenti del genitore che lo effettua.
  • In passato, la famiglia era dominata dalla patria potestà perpetua, mentre oggi è sostituita dalla responsabilità genitoriale condivisa dai genitori.
  • Prima del 1975, il pater familias determinava l'indirizzo della vita familiare, ruolo oggi condiviso da entrambi i coniugi.

Atti giuridici di diritto familiare

Gli atti giuridici di diritto familiare, anche quando consistono in dichiarazioni di volontà come nel caso del matrimonio, ricevono una regolazione normativa a sé stante, diversa da quella degli atti giuridici di contenuto patrimoniale.
Il diritto di famiglia è stato riformato nel 1975. Una delle più significative innovazioni ha riguardato la posizione dei figli: a differenza di quanto avveniva in passato, infatti, oggi tutti i figli hanno lo stesso status giuridico (art.

315) a prescindere dal loro concepimento all’interno o al di fuori del matrimonio. In quest’ultimo caso, come disposto dall’art. 258 il riconoscimento non produce effetti solo in capo al genitore che lo ha messo in atto, bensì anche riguardo ai parenti di esso (art. 258).
Mentre nella società moderna la distinzione tra famiglia in senso stretto e in senso ampio è netta, in passato i due concetti tendevano a coincidere: il termine «famiglia» alludeva a un’unica grande famiglia dominata dalla patria potestà perpetua, a cui erano assoggettati tutti i discendenti del medesimo capostipite e che implicava l’obbligo di coabitazione e del lavoro nel fondo della famiglia. Il consenso del pater familias era necessario anche per le nozze dei figli adulti e ci si poteva sottrarre solo con l’emancipazione da lui concessa espressamente o tacitamente (tramite l’acquiescenza alla separata abitazione o in seguito all’assunzione di un’alta carica politica da parte dell’emancipato). Oggi, la podestà del pater familias è stata sostituita con la responsabilità genitoriale (art. 316) che sorge in capo a entrambi i genitori, dunque non più solo sul padre. In particolare, prima della riforma legislativa del 1975 il podestà della famiglia esercitava anche la podestas maritalis sulla moglie e ciò gli consentiva di detenere in maniera esclusiva il compito di determinare l’indirizzo della vita famigliare, oggi affidato unitariamente a entrambi i coniugi.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community