Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza 1664/2020 della Corte di Cassazione chiude il caso Foodora, confermando i gig workers come lavoratori autonomi eterorganizzati.
  • La Corte d'Appello di Torino ha ritenuto valida la qualifica di collaboratori eterorganizzati per i gig workers, escludendo la possibilità di un tertium genus.
  • La legge 128/2019 ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, includendo riferimenti alle piattaforme digitali e alla loro automazione e organizzazione del lavoro.
  • Le piattaforme digitali si definiscono infrastrutture che collegano clienti e ristoranti, rifiutando di essere considerate datori di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c.
  • I gig workers rientrano nella gestione previdenziale separata presso l'Inps, simile ai lavoratori parasubordinati, evidenziando la continua evoluzione normativa del settore.

Sentenza di cassazione 1664/2020

Fra il 2018 e il 2019 i più importanti tribunali italiani mostrarono un acceso interesse per le vicende relative all’economia su piattaforma digitale. Di recente, infatti, sono sempre più frequenti i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa affidandosi a piattaforme sul web: si pensi a just-eat o a Deliveroo.
La vicenda relativa al gig work, nello specifico in merito al caso foodora, fu chiusa dalla sentenza 1664 del 24 gennaio 2020, emessa dalla Corte di Cassazione.
La decisione assunta dalla Corte d’Appello di Torino di ritenere i gig workers collaboratori eterorganizzati viene considerata valida.

Non viene invece avvalorata la tesi del tertium genus: esiste solo la subordinazione da un lato e l’autonomia (o eventualmente parasubordinazione) dall’altro.

Nello specifico, i gig workers vengono considerati lavoratori autonomi eterorganizzati.
Tramite la legge 128/2019, inoltre, il legislatore ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015: le modifiche hanno riguardato l’aggiunta al riferimento delle piattaforme digitali, di automazione e organizzazione del lavoro.
Le piattaforme digitali che gestiscono le prestazioni dei ciclofattorini rifiutano di essere considerate effettivi datori di lavoro. Per questo motivo, in un simile ambito il diritto di serrata potrebbe configurarsi solo qualora le suddette piattaforme fossero riconosciute come effettivi datori di lavoro ex art. 2094 c.c. Peraltro, tali piattaforme non ammettono nemmeno di essere committente: accettano di configurarsi come mera infrastruttura digitale che mette in comunicazione clienti e ristoranti.
Chi decide di utilizzare il lavoro sul web lo fa spesso in modo sistematico, cioè in fasce orarie particolari (cioè quelle dei pasti) effettuando più prestazioni ripetute, ricorrendo dunque la fattispecie della continuatività.
La gestione previdenziale separata presso l’Inps valida per i lavoratori parasubordinati si applica anche ai gig workers.
In definitiva, la normativa in vigore sui gig workers è in continua evoluzione.

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