Andrea301AG
Ominide
1 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Il decreto legislativo 81/2015 esclude alcune collaborazioni dalla subordinazione, mantenendole sotto la normativa del lavoro autonomo.
  • Le eccezioni includono collaborazioni regolate da accordi collettivi nazionali con specifiche discipline economiche e normative.
  • Sono escluse anche le collaborazioni di professionisti iscritti ad albi, come avvocati o medici, per l'esercizio delle loro professioni intellettuali.
  • Le attività dei membri degli organi di amministrazione e controllo delle società rientrano nelle eccezioni.
  • Nel settore pubblico, contratti simili sono nulli e possono comportare responsabilità erariale per il dirigente coinvolto.

Indice

  1. Esenzioni dalla norma
  2. Normativa sul lavoro autonomo

Esenzioni dalla norma

Il secondo comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che «la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento»:

1) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche in merito al trattamento economico e normativo;

2) alle collaborazioni prestate nell'esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

3) alle attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società dilettantistiche facenti parte del sistema sportivo nazionale.

Normativa sul lavoro autonomo

Queste fattispecie continuano ad essere disciplinate dalla normativa sul lavoro autonomo, quindi non sono riconducibili all’art. 2094 del Codice civile.
Per quanto riguarda il lavoro pubblico, una norma dal contenuto pressoché identico al citato articolo 2 è stata introdotta dal decreto legislativo 165/2001. Tuttavia, mentre nel settore privato la conseguenza della collaborazione eterorganizzata è l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, in quello ppublico ne deriva la nullità del contratto e la responsabilità erariale, cioè dinanzi alla Corte dei Conti, del dirigente che lo ha avviato. Egli è prosciolto solo se riesce a dimostrare di aver avuto serie giustificazioni per eludere il sistema. In caso contrario, il dirigente sarà penalizzato nella percezione della retribuzione di risultato.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community