PietroArmenia
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Concetti Chiave

  • La prescrizione implica la perdita di un diritto se non viene esercitato entro un periodo legale specifico.
  • Diritti indisponibili, come la cittadinanza e il nome, non sono soggetti a prescrizione.
  • Il diritto di proprietà e la nullità di un contratto non cadono in prescrizione.
  • La prescrizione ordinaria avviene dopo 10 anni di inattività del diritto.
  • Diritti come il risarcimento danni o pagamenti specifici possono prescriversi in 5 o 1 anno.

La prescrizione è la perdita del diritto in seguito al non uso del titolare del diritto stesso per il tempo previsto dalla legge.
Alcuni diritti non vengono sottoposti a prescrizione, e questi sono i diritti indisponibili, ad esempio : il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome, il diritto agli alimenti e altri diritti di questo genere.
Inoltre, non sono prescrivibili il diritto di proprietà e il diritto di chiedere la nullità di un contratto.


La prescrizione ordinaria, tranne specifici casi che vedremo in seguito, avviene con il decorso di 10 anni, cioè quando un soggetto non esercita un diritto per 10 anni consecutivi.
Si prescrive invece in 5 anni il diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito, o per il pagamento delle pigioni delle case.
Si prescrive in 1 anno:
-il diritto dei lavoratori per le retribuzioni;
-il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute (ad esempio: se A vende un bene a B e quest'ultimo non paga al momento della vendita, il venditore avrà un anno di tempo per chiedere il pagamento. Se non richiede il pagamento per 365 giorni consecutivi, esso perde il diritto di essere pagato).
-il diritto per gli insegnanti per la retribuzione (pagamento) delle lezioni.
-i diritti che derivano dal contratto di spedizione e di trasporto.
Tutti gli altri diritti, cadono in prescrizione secondo la prescrizione ordinaria.

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