Concetti Chiave
- La responsabilità indiretta si verifica quando l'autore di un fatto illecito non è direttamente responsabile, ricadendo su altri soggetti.
- Padroni e committenti sono responsabili dei danni causati dai loro dipendenti durante l'esercizio delle mansioni affidate, secondo l'articolo 2049.
- La responsabilità dei sorveglianti di incapaci ricade su chi è tenuto alla loro sorveglianza, a meno che l'incapacità derivi da colpa dell'incapace.
- Genitori, tutori e precettori sono responsabili per i danni causati da minori sotto la loro tutela o sorveglianza, con attenuazioni legate alla capacità di discernimento.
- La giurisprudenza distingue la responsabilità genitoriale tra culpa in vigilando e culpa in educando, permettendo di esonerarsi provando una buona educazione.
Indice
Responsabilità indiretta e padroni
La regola generale secondo cui l’obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che lo ha cagionato trova diverse eccezioni, relative all’ipotesi in cui l’autore del fatto illecito non ne sia responsabile (a tal proposito si parla di «responsabilità indiretta»):
1) la prima ipotesi riguarda la responsabilità dei padroni e dei committenti: l’articolo 2049 prevede che del danno cagionato da un dipendente nell’esercizio delle mansioni a lui affidate sarà responsabile il suo datore di lavoro (così, ad esempio, dell’incidente causato a un pedone dall’impiegato di un’impresa di trasporti sarà responsabile il titolare dell’impresa). La responsabilità ricade sia sul dipendente che sul datore di lavoro: l’art. 28 Cost., infatti, fa rispondere del fatto illecito del pubblico dipendente sia lo Stato o l’ente pubblico datore di lavoro, sia il dipendente che ha commesso il fatto;
Responsabilità dei sorveglianti
2) responsabilità dei sorveglianti di incapaci: l’incapace di intendere o di volere non è responsabile dei propri fatti illeciti a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046); la responsabilità ricade invece su chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (art. 2047);
Responsabilità di genitori e tutori
3) responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori: i genitori sono responsabili dei fatti illeciti commessi dai loro figli minori; il tutore lo è per il minore o per l’interdetto affidato alla sua tutela; i precettori, invece, lo sono dei danni cagionati dai loro allievi minori nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza (art. 2048), sebbene la loro responsabilità si attenui in relazione alla capacità di discernimento dell’allievo.
Mentre chi è tenuto alla sorveglianza può liberarsi da responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto, padroni e committenti rispondono in ogni caso del fatto illecito dei loro dipendenti: dunque, la responsabilità di padroni e committenti è propriamente indiretta perché essi rispondono per il fatto illecito altrui; i sorveglianti rispondono del fatto illecito altrui poiché esso scaturisce da un fatto illecito proprio (la mancata sorveglianza), dalla quale possono essere esonerati solo provando il sussistere di uno specifico ostacolo che abbia impedito loro di esercitare la dovuta vigilanza.
Giurisprudenza e responsabilità genitoriale
La giurisprudenza è indulgente verso i genitori: essa distingue tra culpa in vigilando, relativa ai figli incapaci di intendere e di volere, e semplice culpa in educando, inerente ai figli solo minori, della quale i genitori possono liberarsi provando di aver impartito una buona educazione al figlio.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità dei padroni e dei committenti in caso di danno causato da un dipendente?
- Chi è responsabile per i danni causati da incapaci di intendere o di volere?
- In che modo i genitori possono essere esonerati dalla responsabilità per i fatti illeciti dei figli minori?
Secondo l'articolo 2049, il datore di lavoro è responsabile del danno causato da un dipendente nell'esercizio delle sue mansioni. La responsabilità è condivisa tra il dipendente e il datore di lavoro.
La responsabilità ricade su chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, a meno che lo stato di incapacità derivi da colpa dell'incapace stesso (art. 2046 e 2047).
I genitori possono liberarsi dalla responsabilità provando di aver impartito una buona educazione al figlio, distinguendo tra culpa in vigilando e culpa in educando.