Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le applicazioni biotecnologiche in agricoltura, come gli organismi geneticamente modificati (Ogm), sono soggette al principio di precauzione per evitare rischi ambientali non completamente noti.
  • La normativa europea e il Protocollo di Cartagena regolano la lavorazione e commercializzazione degli Ogm, evidenziando l'importanza della sicurezza ambientale e della salute umana.
  • Dopo la Seconda guerra mondiale, molti paesi europei hanno introdotto leggi per punire la negazione di genocidi storici, con un focus particolare sull'Olocausto.
  • La Corte europea dei diritti dell'uomo sostiene che la negazione di genocidi non rientra nella libertà di espressione protetta dall'art. 10 Cedu, applicando invece l'art. 17 Cedu per prevenire l'abuso del diritto.
  • La sentenza Perinçek c. Svizzera del 2015 ha stabilito che la condanna di un politico per la negazione del genocidio armeno era una violazione della libertà di espressione secondo l'art. 10 Cedu.

Disposizioni giuridiche finalizzate alla tutela dell'ambiente

Con riferimento alla tutela dell’ambiente vengono in rilievo le applicazioni biotecnologiche in campo agricolo e più precisamente l’impiego degli organismi geneticamente modificati (Ogm, ossia organismi il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura mediante incrocio o ricombinazione genetica naturale). Si tratta di specie vegetali molto più resistenti ai fattori ambientali esterni; tuttavia non si conoscono ancora a pieno le conseguenze del loro utilizzo sulla salute dell’uomo e sulla salvaguardia dell’ambiente.

La lavorazione e commercializzazione degli Ogm, in base alla normativa europea e al Protocollo di Cartagena alla Convenzione sulla diversità biologica del 2000, recepito con l. 27/2004, è improntata al principio di precauzione, per evitare i possibili rischi nei casi in cui non siano del tutto esclusi effetti dannosi.

Nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale e alla tragedia dell’Olocausto, molti ordinamenti europei hanno introdotto fattispecie penali ad hoc con lo scopo di punire la negazione, attraverso opinioni più o meno articolate, di fatti storicamente accertati di genocidio (negazionismo). Alcuni hanno scelto di sanzionare espressamente la negazione dell’Olocausto (ad es. Germania, Austria e Belgio), altri la negazione di qualsiasi genocidio (ad es. Francia, Spagna e Svizzera). Questa scelta ha ricevuto l’avallo della Corte europea dei diritti dell’uomo, che tende a escludere tali forme espressive dall’alveo della libera manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 10 Cedu, applicando piuttosto l’art. 17 Cedu in base al quale non possono essere qualificati come esercizio di un «diritto» quegli atti che mirino alla soppressione delle libertà tutelate dalla Convenzione (l’«abuso del diritto»: sentenze Witzsch c. Germania del 1999 e Schimanek c. Austria del 2000).
Tuttavia, con la sentenza Perinçek c. Svizzera del 2015 la Corte europea ha fatto una distinzione. In questa occasione essa ha ritenuto le autorità elvetiche responsabili della violazione dell’art. 10 Cedu per la condanna inflitta a un politico turco, il quale aveva contestato l’attribuzione della qualifica di «genocidio» ai massacri e alle deportazioni subite dal popolo armeno nel 1915.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali preoccupazioni legate all'uso degli organismi geneticamente modificati (Ogm) in agricoltura?
  2. Le principali preoccupazioni riguardano le conseguenze sconosciute sull'ambiente e sulla salute umana, motivo per cui la normativa europea e il Protocollo di Cartagena adottano il principio di precauzione.

  3. Come hanno reagito gli ordinamenti europei al negazionismo post Seconda guerra mondiale?
  4. Molti ordinamenti europei hanno introdotto leggi penali specifiche per punire la negazione di genocidi storicamente accertati, con alcuni paesi che sanzionano specificamente la negazione dell'Olocausto.

  5. Qual è stata la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alla libertà di espressione e al negazionismo?
  6. La Corte ha generalmente escluso il negazionismo dalla protezione della libertà di espressione, ma ha fatto un'eccezione nel caso Perinçek c. Svizzera, dove ha ritenuto che la condanna di un politico turco violasse l'art. 10 Cedu.

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