Concetti Chiave
- La sentenza 162/2014 ha eliminato il divieto di fecondazione eterologa, equiparandola alla fecondazione omologa per il diritto alla genitorialità.
- La sentenza 96/2015 ha permesso alle coppie fertili con gravi patologie genetiche di accedere alla procreazione assistita con diagnosi preimpianto.
- La sentenza 229/2015 ha depenalizzato la selezione di embrioni per evitare malattie genetiche gravi.
- La clonazione riproduttiva è vietata a livello internazionale e nazionale, mentre la clonazione terapeutica è limitata dalla legge 40/2004.
- La Corte costituzionale sostiene il divieto di ricerca sugli embrioni non utilizzati, bilanciando tutela embrionale e progresso scientifico.
Disposizioni giuridiche sulla fecondazione eterologa
La sent. 162/2014 ha fatto cadere il divieto di fecondazione eterologa, ritenendolo incompatibile con il diritto della coppia di diventare genitori e formare una famiglia, e più in generale ritenendo che non sussistessero interessi di rilievo costituzionale idonei a giustificare il differente trattamento riservato alla fecondazione eterologa rispetto a quella omologa. Inoltre, la sent. 96/2015 ha esteso l’accesso alle tecniche di procreazione assistita anche alle coppie fertili ma portatrici di gravi patologie geneticamente trasmissibili, ammettendo in questi casi la diagnosi preimpianto.
Di conseguenza, la sent. 229/2015 ha eliminato la sanzione penale prevista per la selezione degli embrioni, sempre che la selezione sia volta a evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie genetiche.Problemi etici e giuridici pone la questione della clonazione, nelle due forme della clonazione riproduttiva (cioè la produzione di copie geneticamente identiche di esseri umani) e terapeutica (cioè la produzione di cellule staminali per trattare varie patologie). La prima è vietata dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina di Oviedo del 1997 e dal Protocollo addizionale del 1998, recepiti con l. 145/2001, nonché dall’art. 3 Cdfue. Quanto alla seconda, la l. 40/2004 prevede il divieto di «qualsiasi sperimentazione» sugli embrioni umani a fini terapeutici, salvo che la ricerca non sia finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo degli embrioni stessi, e vieta comunque interventi di clonazione «sia a fini procreativi sia di ricerca». Questo divieto solleva dubbi di costituzionalità. Se è vero infatti che la libertà della scienza va bilanciata con la tutela di valori costituzionali di pari livello, come la dignità della persona, è altrettanto vero che l’embrione non è considerato dall’ordinamento giuridico italiano persona. La Corte costituzionale ha tuttavia salvato il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni non più impiegabili a fini procreativi, ritenendo che spetti al legislatore il compito di trovare un punto di equilibrio fra la tutela dell’embrione e le ragioni del progresso scientifico (sent. 84/2016, che riprende quanto sostenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Parrillo c. Italia del 27 agosto 2015).
Domande da interrogazione
- Qual è stato l'impatto della sentenza 162/2014 sulla fecondazione eterologa in Italia?
- In quali casi è consentita la diagnosi preimpianto secondo la sentenza 96/2015?
- Quali sono le restrizioni legali in Italia riguardo alla clonazione?
La sentenza 162/2014 ha eliminato il divieto di fecondazione eterologa, ritenendolo incompatibile con il diritto della coppia di diventare genitori e formare una famiglia, equiparandola alla fecondazione omologa.
La diagnosi preimpianto è consentita per le coppie fertili portatrici di gravi patologie geneticamente trasmissibili, per evitare l'impianto di embrioni affetti da tali malattie.
La clonazione riproduttiva è vietata dalla Convenzione di Oviedo e dalla l. 145/2001, mentre la clonazione terapeutica è limitata dalla l. 40/2004, che vieta la sperimentazione sugli embrioni umani a fini terapeutici, salvo per la tutela della salute e lo sviluppo degli embrioni stessi.