Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Costituzione del 1948 vietava alle regioni di ostacolare la libera circolazione e istituire dazi, garantendo il diritto al lavoro a livello nazionale.
  • Le regioni avevano autonomia statutaria limitata, con statuti richiedenti approvazione statale e vincoli costituzionali su contenuti e procedura.
  • Un commissario governativo coordinava tra amministrazioni regionali e statali, controllando la legittimità degli atti regionali.
  • Il consiglio regionale poteva essere sciolto con decreto presidenziale in casi specifici, prevedendo un'amministrazione temporanea.
  • Comuni e province erano regolati da leggi statali, uniformando il trattamento degli enti locali su base nazionale.

Disposizioni costituzionali sulle Regioni

Nel 1948 fu fatto espresso divieto alle regioni di ostacolare la libera circolazione di persone e cose, di istituire dazi e di limitare il diritto dei cittadini di lavorare dovunque (art. 120 della Costituzione italiana).
Fu riconosciuta a ciascuna regione autonomia statutaria sulla propria organizzazione interna, peraltro limitata sia sotto il profilo procedurale, poiché lo statuto (deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta) doveva essere approvato con legge dello Stato, sia sotto il profilo contenutistico, poiché la Costituzione fissava una serie di vincoli in relazione a ciò che doveva essere disciplinato dallo statuto; il sistema elettorale dei consigli regionali era stabilito con legge statale (artt.

121-123).

Fu istituito un commissario del governo con compiti di coordinamento fra amministrazione regionale e amministrazione statale, nonché di trasmissione delle leggi regionali approvate (artt. 124 e 127). Gli atti amministrativi regionali furono sottoposti a controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato (art. 125).
Furono anche previsti una serie di casi in cui il consiglio regionale poteva essere sciolto con decreto del presidente della Repubblica, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, con conseguente nomina di un collegio di tre cittadini per provvedere all’ordinaria amministrazione (art. 126).
Quanto a comuni e province la Costituzione rinviava a leggi generali della Repubblica (art. 128), espressione con la quale il costituente intendeva imporre una disciplina che, in linea di principio, ponesse tutti gli enti locali sullo stesso piano. Se mai rileva un altro aspetto: con questa previsione si confermava una scelta cruciale, quella in base alla quale l’ordinamento di comuni e province non sarebbe stato disciplinato dalla legge regionale, ma dalla legge statale.

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