Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il licenziamento non è menzionato esplicitamente nel codice civile, ma è considerato una causa di estinzione del rapporto di lavoro.
  • Negli anni '60, il legislatore italiano iniziò a regolamentare il licenziamento per mancanza di limiti normativi.
  • L'articolo 30 della Carta di Nizza tutela i lavoratori contro il licenziamento ingiustificato.
  • Il rapporto di lavoro può terminare per risoluzione consensuale, morte del lavoratore, impossibilità sopravvenuta della prestazione, o recesso unilaterale.
  • L'art. 2118 del codice civile disciplina il recesso unilaterale, richiedendo un preavviso secondo le tempistiche dei CCNL.

Disciplina giuridica sul licenziamento

Nel nostro codice civile non compare mai la parola licenziamento: esso si configura come una delle possibili fattispecie che comportano l’estinzione del rapporto di lavoro. La nostra costituzione tutela il lavoro e il lavoratore sotto diversi profili; nessun articolo della stessa tutela altresì il lavoratore dal rischio di un licenziamento privo di giustificazioni.
A partire dagli anni sessanta dello scorso secolo, il legislatore italiano si è proposto di regolare la disciplina relativa all’estinzione del vincolo contrattuale di lavoro proprio a causa dell’assenza di limiti posti al suddetto licenziamento.
L’articolo 30 della Carta di Nizza prevede la tutela del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato.

La carta di Nizza risale all’inizio degli anni 2000.
L’estinzione del rapporto di lavoro può scaturire da diversi elementi:
- risoluzione consensuale: di comune accordo al lavoratore, il datore di lavoro interrompe il contratto di lavoro (libera volontà delle parti);
- in seguito alla morte del lavoratore;
- per impossibilità sopravvenuta della prestazione, che può riguardare sia la sfera del datore di lavoro, sia la sfera del lavoratore. Nella prima categoria rientra, ad esempio, la requisizione amministrativa dell’azienda; nella seconda, invece, è annoverata la carcerazione preventiva;
- il recesso unilaterale, che acquisisce la forma del licenziamento se è applicato dal datore di lavoro, di dimissione se l’iniziativa è invece del lavoratore. Il recesso unilaterale è un atto ricettizio (esso ha efficacia solo nel momento in cui l’altra parte ne viene a conoscenza )
Il codice civile regola il recesso unilaterale all’art. 2118.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo determinato, dandone preavviso sulla base delle tempistiche definite nei CCNL.

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