Concetti Chiave
- Il codice civile inizialmente permetteva a entrambe le parti di recedere dal contratto di lavoro senza restrizioni, equiparando licenziamenti e dimissioni.
- La Carta di Nizza ha riconosciuto il diritto del lavoratore a non essere licenziato senza giustificato motivo, modificando la disciplina civilistica del licenziamento in Italia.
- Le dimissioni rimangono regolate dall'articolo 2118 del codice civile, consentendo il recesso ad nutum da contratti a tempo indeterminato con preavviso obbligatorio.
- Il mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del lavoratore comporta il pagamento di un'indennità sostitutiva al datore, salvo sua rinuncia al preavviso.
- Il recesso immediato del lavoratore è consentito solo per giusta causa, come gravi inadempimenti del datore, e garantisce il diritto all’indennità di preavviso.
Indice
Evoluzione del recesso nel contratto di lavoro
Originariamente, il codice civile consentiva a entrambe le parti del contratto di lavoro di recedere liberamente e provocare la sospensione del rapporto (art. 2118). Il recesso del datore di lavoro (licenziamento) e quello del dipendente (dimissioni) venivano trattati allo stesso modo.
La costituzione non prevede il diritto del lavoratore a non essere licenziato senza un giustificato motivo; questa prerogativa, tuttavia, è stata sancita dalla Carta di Nizza (Cdfue).
Proprio in funzione del riconoscimento comunitario del diritto a non essere licenziati senza che sussista un valido motivo oggettivo, la disciplina civilistica sul licenziamento è stata gradualmente sostituita da nuove fonti legislative, mentre quella sulle dimissioni attiene tutt’oggi alle disposizioni del Codice civile.
Regolamentazione delle dimissioni
Il recesso del lavoratore (dimissioni), è infatti regolato dall’articolo 2118 c.c, secondo il quale entrambe le parti possono recedere ad nutum dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il solo obbligo di concedere all'altra parte un preavviso (la durata è stabilita dai Ccnl).
La decisione di dimettersi, quindi, è libera e personale, tranne nel caso in cui il lavoratore si sia impegnato, con un patto ad hoc, a svolgere la propria prestazione lavorativa per un tempo minimo prestabilito.
Conseguenze del mancato preavviso
Durante il periodo di preavviso, il lavoratore continua a svolgere le proprie prestazioni e a percepire la retribuzione. Se il lavoratore recedente non rispetta il periodo di preavviso, è tenuto a corrispondere al datore un'indennità sostitutiva dello stesso, pari allo stipendio che avrebbe ottenuto se avesse lavorato durante il preavviso. L'indennità viene corrisposta tranne nel caso in cui il datore rinunci a fruire del preavviso dato dal lavoratore. Il recesso immediato, però, è ammesso solo nel caso in cui il datore di lavoro si renda responsabile di un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali a danno del proprio dipendente(molestie morali o sessuali, reiterato non pagamento della retribuzione, ecc.). In aggiunta, il lavoratore che recede dal contratto per giusta causa ha diritto anche all’indennità sostitutiva del preavviso: egli viene trattato come se fosse stato ingiustamente licenziato.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra il recesso del datore di lavoro e quello del dipendente secondo il codice civile?
- Quali sono le condizioni per il recesso immediato del lavoratore?
- Cosa accade se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso?
Originariamente, il codice civile trattava il recesso del datore di lavoro (licenziamento) e quello del dipendente (dimissioni) allo stesso modo, consentendo a entrambe le parti di recedere liberamente dal contratto di lavoro.
Il recesso immediato del lavoratore è ammesso solo in caso di gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro, come molestie morali o sessuali o reiterato non pagamento della retribuzione.
Se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso, deve corrispondere al datore un'indennità sostitutiva pari allo stipendio che avrebbe percepito durante il preavviso, a meno che il datore rinunci al preavviso.