Concetti Chiave
- La sospensione del lavoro avviene quando la prestazione lavorativa non può essere effettuata per cause non imputabili a colpa del lavoratore o del datore di lavoro.
- Il lavoratore in sospensione mantiene il posto e ha diritto alla retribuzione secondo le disposizioni di legge.
- Le cause di sospensione per il lavoratore includono infortunio, malattia, servizio militare, congedi e sciopero.
- La sospensione per il datore di lavoro può derivare da sospensione produttiva o disciplinare.
- L'estinzione del rapporto di lavoro può avvenire per scadenza del termine, morte del lavoratore, accordo, dimissioni, licenziamento o forza maggiore.
La sospensione dell’attività lavorativa è l’effetto dell’impossibilità di effettuare la prestazione lavorativa per ragioni non imputabili a colpa né del lavoratore né del datore di lavoro.
Può essere per fatto del lavoratore o per fatto del datore di lavoro. Il lavoratore conserva il posto e ha diritto alla retribuzione nella misura prevista dalla legge.
Cause di sospensione per fatto del lavoratore:
• Infortunio e malattia comune
• Aspettativa
• Servizio militare
• Congedo di maternità e di paternità
• Congedo parentale
• Sciopero
Cause di sospensione per fatto del datore di lavoro:
• Sospensione dell’attività produttiva
• Sospensione disciplinare e cautelare.
I casi di estinzione del rapporto lavorativo sono:
• Scadenza del termine
• Morte del lavoratore
• Accordo delle parti
• Recesso del prestatore (dimissioni)
• Recesso del datore (licenziamento)
• Impossibilità sopravvenuta o forza maggiore.
L’ipotesi più importante di estinzione del rapporto di lavoro è il licenziamento, possibile solo per giusta causa (che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro) o giustificato motivo soggettivo (impedimento degli obblighi del lavoratore, ma meno grave della giusta causa) o oggettivo (relativo a fatti inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro).