Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 32 della Costituzione italiana tutela la libera scelta del paziente nel rifiutare cure, implicando il diritto a lasciarsi morire, ma non il diritto a darsi la morte.
  • Il diritto alla vita, pur non menzionato esplicitamente nella Costituzione, è fondato sui diritti inviolabili dell'articolo 2 e sui doveri di solidarietà.
  • La Corte europea dei diritti dell'uomo ha negato il diritto a morire, sebbene ci siano aperture sul rispetto della vita privata in casi di morte dignitosa.
  • Il riconoscimento del diritto a morire potrebbe rendere incostituzionali le norme penali sull'omicidio del consenziente e aiuto al suicidio.
  • Il caso Cappato sollevato dalla corte d'assise di Milano nel 2018 ha messo in dubbio la costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale.

Articolo 32 della Costituzione italiana

L’art. 32 della Costituzione italiana, tutelando la libera scelta del paziente che rifiuti determinate cure, riconosce, indirettamente, anche il diritto a lasciarsi morire (o a «lasciare morire»). Diverso è parlare di diritto a darsi la morte (e quindi, in talune circostanze, a «dare la morte»).
Un diritto siffatto potrebbe trovare una base nel principio generale secondo cui chi è titolare di un diritto può anche rifiutarsi di esercitarlo (ad esempio, essere liberi di esprimere il proprio pensiero implica anche il diritto al silenzio, a non esprimere nessun pensiero).

Ma fino a che punto questo principio può valere per il diritto alla vita, che rappresenta la condizione stessa per l’esercizio di ogni diritto, la condizione di ogni attività umana? Il diritto alla vita, non menzionato espressamente in alcuna disposizione costituzionale, trova il proprio fondamento nel riconoscimento dei diritti inviolabili operato dall’art. 2 Cost., nello stesso articolo che richiama quei «doveri di solidarietà» con cui viene in contraddizione la scelta di darsi la morte. Nessuno appartiene a sé stesso: può essere un’affermazione non da tutti condivisa (e che non sempre può trovare ascolto in chi sceglie esiti così drammatici), ma è coerente con l’orientamento di buona parte degli ordinamenti giuridici europei (forme di suicidio assistito sono previste solo in Belgio, Lussemburgo, Olanda, Svizzera). In tal senso si è mossa la Corte europea dei diritti dell’uomo, negando un vero e proprio diritto a morire (sentenza Pretty c. Regno Unito del 2002, anche se in successive sentenze sembra farsi largo un’apertura al riconoscimento della scelta di morire per evitare una fine indegna e penosa come uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata).

Ove questo diritto venisse riconosciuto, si dovrebbe dubitare della legittimità costituzionale delle fattispecie penali dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.). In effetti, la corte d’assise di Milano nel febbraio 2018 (caso Cappato) ha sollevato questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 580 c.p.: esso, nel punire chiunque «agevola in qualsiasi modo l’esecuzione» del suicidio, risulterebbe incompatibile con una lettura della Costituzione in base alla quale «il diritto a por fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona».

Domande da interrogazione

  1. Qual è il diritto riconosciuto indirettamente dall'articolo 32 della Costituzione italiana?
  2. L'articolo 32 della Costituzione italiana riconosce indirettamente il diritto a lasciarsi morire, tutelando la libera scelta del paziente di rifiutare determinate cure.

  3. Come si confronta il diritto alla vita con il principio di non esercitare un diritto?
  4. Il diritto alla vita, pur non menzionato espressamente nella Costituzione, è fondamentale per l'esercizio di ogni altro diritto e si basa sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'articolo 2, che include doveri di solidarietà, in contrasto con la scelta di darsi la morte.

  5. Quali sono le implicazioni costituzionali se il diritto a morire venisse riconosciuto?
  6. Se il diritto a morire venisse riconosciuto, si metterebbe in dubbio la legittimità costituzionale delle fattispecie penali dell'omicidio del consenziente e dell'aiuto al suicidio, come evidenziato dalla questione sollevata dalla corte d'assise di Milano nel caso Cappato.

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