Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I criteri dell'art. 19 richiedono che le RSA siano costituite solo da sindacati con rappresentatività effettiva, nonostante l'ampio consenso.
  • Il caso Fiom contro Fiat evidenzia il problema, poiché alla Fiom fu negata la possibilità di costituire una RSA per non aver firmato il contratto collettivo.
  • La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell'art. 19 che esclude i sindacati non firmatari ma partecipanti alla negoziazione del contratto.
  • La sentenza 231/2013 stabilisce che il potere di costituire RSA non deve dipendere dalla firma del contratto collettivo.
  • Il sistema attuale premia solo i sindacati firmatari, violando i principi di eguaglianza e libertà sindacale, richiedendo nuovi criteri di rappresentatività.

Indice

  1. Problemi dei nuovi criteri
  2. Il caso Fiom contro Fiat
  3. Sentenza della Corte costituzionale
  4. Critiche al sistema attuale

Problemi dei nuovi criteri

I nuovi criteri di selezione individuati dall’art. 19 presentavano alcuni problemi: le RSA potevano essere costituite solo nelle associazioni dotate di rappresentatività effettiva. Non bastava più avere un ampio consenso: la rappresentatività era effettiva solo se il sindacato partecipava alla negoziazione per il rinnovo del contratto collettivo.

Il caso Fiom contro Fiat

Questo problema fu rilevato concretamente nel cosiddetto «caso Fiom contro Fiat». La questione ha avuto origine quando alla Fiom (principale sindacato degli operai metallurgici) fu negato il permesso di costituire una RSA nonostante l’ampissimo consenso di cui godeva. Il rifiuto era legato al fatto che la Fiom non aveva sottoscritto il contratto collettivo.

Sentenza della Corte costituzionale

Alcuni giudici considerarono il rifiuto legittimo; altri sostennero invece che il paradosso potesse essere superato considerando la firma del contratto un criterio indicativo, quindi non costitutivo, della rappresentatività. Con sentenza 231/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 limitatamente alla parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non essendo firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.

Critiche al sistema attuale

Per quanto riguarda il caso Fiom contro Fiat la Corte è stata costretta a riconoscere che, in mancanza di sottoscrizione del contratto, viene meno il nesso che in base all’art. 19 collega la rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda e la rappresentatività del sindacato, misurata in base al suo consenso alla stipulazione del contratto. In questo modo il criterio selettivo ex art. 19 è compromesso: il dissenso dei sindacati maggiormente rappresentativi è punito, quindi vengono premiati i soli sindacati firmatari, cioè d’accordo con il datore di lavoro. Si tratta di un sistema che lede apertamente i principi costituzionali di eguaglianza e libertà sindacale. Per sanare questo squilibrio la Corte stabilisce che il potere di costituire RSA deve essere riconosciuto in base a nuovi criteri che possano misurare in modo diverso la rappresentatività effettiva. Questa non deve più essere subordinata alla stipulazione del contratto collettivo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stato il problema principale individuato nell'art. 19 riguardo alla rappresentanza sindacale?
  2. L'art. 19 presentava il problema che le RSA potevano essere costituite solo da sindacati con rappresentatività effettiva, misurata dalla partecipazione alla negoziazione del contratto collettivo, escludendo sindacati con ampio consenso ma non firmatari.

  3. Come ha risolto la Corte costituzionale il caso Fiom contro Fiat?
  4. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 19 nella parte in cui non permetteva la costituzione di RSA da parte di sindacati che, pur non firmando il contratto collettivo, avevano partecipato alla negoziazione, riconoscendo la necessità di nuovi criteri di rappresentatività.

  5. Quali principi costituzionali sono stati considerati lesi nel sistema di rappresentanza sindacale descritto?
  6. Il sistema descritto ledeva i principi costituzionali di eguaglianza e libertà sindacale, poiché premiava solo i sindacati firmatari del contratto collettivo, penalizzando quelli con dissenso, anche se maggiormente rappresentativi.

Domande e risposte

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