Concetti Chiave
- Il diritto privato regola i rapporti sociali e individuali attraverso norme e istituzioni, creando un ordinamento giuridico stabile e organizzato.
- Una norma giuridica è vincolante non per il suo contenuto ma perché è parte di un ordinamento autorevole; è distinta dalla norma morale.
- Il diritto positivo è l'insieme delle norme vigenti in un dato momento storico, mentre il diritto naturale rispecchia aspirazioni di giustizia e uguaglianza.
- Le leggi contengono norme giuridiche la cui inosservanza porta a sanzioni; le sanzioni possono essere dirette o indirette.
- Le norme giuridiche devono essere generali e astratte, conformandosi al principio di eguaglianza formale e sostanziale previsto dall'articolo 3.
In questo appunto di diritto viene descritto il diritto privato. Si dà grande attenzione principalmente a quello che è l'ordinamento giuridico di quello che è il diritto privato. Si descrive anche cosa sia la norma giuridica, le definizioni di diritto naturale e di diritto positivo.
Diritto privato - l'ordinamento giuridico
Il diritto privato è il complesso di norme e d’istituzioni mediante cui è regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui.
Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta al controllo di un’organizzazione superiore.
Una collettività si dice organizzata se: ci sono delle regole di condotta; queste regole non sono transitorie ma determinano una struttura; le regole sono osservate.
Le regole servono per dare stabilità al sistema e garantire lo svolgimento ordinato e pacifico delle varie attività. L’ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto.
La norma giuridica è la regola che concorre a disciplinare l’organizzazione della vita della collettività. La giuridicità di una norma deriva dall’inserimento di questa nell’ordinamento che contribuisce a formare. La forza vincolante di una norma giuridica non risiede nel suo contenuto ma nel fatto che questa è inserita in un documento dotato di autorità (ordinamento).
Non va mai confusa con la norma morale. Mentre quest’ultima è assoluta, funge dall’imperativo solo quando il singolo n’accetti il comando, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità e si presenta come eteronoma cioè imposta dall’ordinamento.
I fatti produttivi di norme si chiamano fonti, la norma è espressione della volontà dell’organo investito del potere di elaborare regole. Non confondere il testo con il precetto o significato, risultato dell’interpretazione.
Un'altra distinzione alla quale è interessato il diritto è quella fra diritto positivo e diritto naturale.
Il diritto positivo (dal latino positum, che significa posto, stabilito) è l'insieme delle norme giuridiche vigenti, in un determinato momento storico, in uno Stato, e come tale trova un'espressione sinonimo nel già visto ordinamento giuridico o, più semplicemente, in diritto.
Il diritto naturale, invece, è l'insieme delle norme giuridiche rispondenti alle aspirazioni di giustizia e di uguaglianza sentite da un popolo in un determinato momento storico; molte di queste norme sono recepite dal Legislatore (ossia dall'organo preposto all'emanazione delle leggi: legislatore per eccellenza è il Parlamento), divenendo con ciò diritto positivo. Va da se che il diritto positivo deve cercare di sintonizzarsi il più possibile sulla lunghezza d'onda del diritto naturale, per cui un ordinamento giuridico è tanto più evoluto quante più norme del diritto naturale avrà calato nei propri ingranaggi.
La legge è un documento normativo (contenente norme giuridiche). In caso di inosservanza si ricorre alla sanzione; quando una norma è suscettibile di attuazione forzata la sua inosservanza produce in capo al trasgressore un danno che è detto sanzione. Per questo l’ordinamento giuridico prevede accanto alle norme primarie o di condotta una serie di norme di risposta o secondarie da far scattare in caso di inosservanza della legge. La difesa dell’ordinamento viene effettuata tra l’altro anche mediante misure preventive La sanzione può operare in modo:
- Diretto: in tale caso la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge;
- Indiretto: quando si serve di mezzi diversi per reagire alla violazione della norma.
Caratteri della norma giuridica
Ecco i principali caratteristiche della norma giuridica:
- Generalità, ovvero la norma non deve essere dettata per singoli consociati ma per categorie generali di individui;
- Astrattezza, la norma deve rifarsi a situazioni ipotetiche (fattispecie).
- Più importante è diventata perciò l’esigenza del rispetto del principio di eguaglianza per esprimere il connotato dell’astrattezza, principio cui ogni norma deve attenersi; tale principio può essere visto sotto due profili:
-Profilo formale previsto dal comma 1 dell’art. 3; A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento uguale.
-Profilo sostanziale previsto dal comma 2 dell’art. 3. Si tratta di un programma per il legislatore ordinario sollecitato ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto economiche e sociali che discriminano le condizioni di vita dei singoli .
In alcuni ma rari casi è permesso il ricorso all’equità: se l’applicazione di una norma comporta conseguenze che urtano contro il senso di giustizia, è ammesso al giudice il ricorso all’equità, in altre parole a comportarsi come avrebbe fatto il legislatore se avesse previsto il caso e non secondo le proprie concezioni personali.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di diritto privato secondo il testo?
- Cosa distingue una norma giuridica da una norma morale?
- Qual è la differenza tra diritto positivo e diritto naturale?
- Quali sono le caratteristiche principali di una norma giuridica?
- In quali casi è permesso il ricorso all'equità secondo il testo?
Il diritto privato è definito come il complesso di norme e istituzioni che regolano e dirigono lo svolgimento della vita sociale e i rapporti tra i singoli individui.
La norma giuridica deriva la sua forza vincolante dall'essere prevista da un atto dotato di autorità e si presenta come eteronoma, mentre la norma morale è assoluta e vincolante solo se il singolo accetta il comando.
Il diritto positivo è l'insieme delle norme giuridiche vigenti in un determinato momento storico in uno Stato, mentre il diritto naturale è l'insieme delle norme giuridiche che rispondono alle aspirazioni di giustizia e uguaglianza di un popolo.
Le caratteristiche principali di una norma giuridica sono la generalità, l'astrattezza e il rispetto del principio di eguaglianza, che si esprime in profili formali e sostanziali.
Il ricorso all'equità è permesso in rari casi quando l'applicazione di una norma comporta conseguenze che urtano contro il senso di giustizia, permettendo al giudice di agire come avrebbe fatto il legislatore se avesse previsto il caso.