Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La mora del debitore è il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta e richiede un atto formale di costituzione.
  • Il debitore può essere automaticamente in mora in casi specifici, come la dichiarazione scritta di non voler adempiere.
  • Il debitore in mora è responsabile per il danno emergente e il lucro cessante, se direttamente collegati all'inadempimento.
  • In obbligazioni pecuniarie, il debitore in mora deve pagare il debito e gli interessi moratori, senza poter addurre impossibilità.
  • Il creditore è in mora se rifiuta senza legittimo motivo la prestazione, e deve provare l'impossibilità sopraggiunta non imputabile al debitore.

Concetto giuridico di mora nel diritto privato

La mora è il ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta. Si parla di mora del debitore nel caso in cui egli non adempia entro il termine previsto (art. 1183) la prestazione. Tuttavia, affinché il debitore venga dichiarato in mora è necessario che il creditore emetta un atto formale di costituzione in mora (art. 1219), che i romani definivano «interpellatio». Il mancato adempimento, dunque, non determina il sorgere della mora, per il quale è sempre richiesta la formale costituzione in mora del debitore.

Il debitore è altresì costituito automaticamente in mora in diversi casi: qualora egli abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere la prestazione; in seguito al superamento di un termine perentorio entro cui la prestazione si sarebbe dovuta eseguire nella dimora del creditore.
Sul creditore grava dunque l’onere di costituire il debitore in mora, la quale non può mai essere presunta ma deve essere sempre formalmente costituita. La mora del debitore implica un maggior rischio in capo al medesimo: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, egli sarà ugualmente considerato inadempiente perché il sopraggiungere di tale impossibilità è successivo a una sua precedente inadempienza (dogma della perpetuatio obligationis). Anche in questo caso, però, il debitore è liberato qualora egli riesca a dimostrare che la cosa sarebbe andata distrutta anche nelle mani del creditore. In capo al debitore costituito in mora sorge responsabilità, la quale è extracontrattuale nel caso in cui il danno derivi da fatto illecito. In questo caso, il danno da risarcire è composto da due componenti:
- il danno emergente, relativo alla perdita subita dal creditore;
- lucro cessante, cioè il mancato guadagno derivante dall’inadempimento.
È risarcibile solo il danno che si ricollega direttamente con l’inadempimento, del quale risulti conseguenza immediata e prevedibile da parte del creditore.
In caso di obbligazioni pecuniarie, il debitore non può mai addurre impossibilità per cause a lui non imputabili: anche qualora egli venga costituito in mora, sarà in ogni caso tenuto ad assolvere il debito contratto, a cui dovrà però aggiungere gli interessi moratori.
L’art. 1206 prevede che il creditore è in mora nel caso in cui egli non consenta, in assenza di un motivo legittimo, a ricevere la prestazione del debitore. L’art. 1207, ancora, dispone che, quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopraggiunta per cause non imputabili al debitore. In questo caso, dunque, l’onere di dimostrare l’impossibilità grava sul creditore.

Domande da interrogazione

  1. Che cos'è la mora nel diritto privato?
  2. La mora è il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore, che si verifica quando non adempie entro il termine previsto.

  3. Quando un debitore è considerato in mora?
  4. Un debitore è considerato in mora quando il creditore emette un atto formale di costituzione in mora, oppure automaticamente in alcuni casi specifici, come quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere.

  5. Quali sono le conseguenze della mora per il debitore?
  6. La mora implica un maggior rischio per il debitore, che può essere considerato inadempiente anche se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili a lui, a meno che dimostri che la cosa sarebbe andata distrutta anche nelle mani del creditore.

  7. Cosa accade se il creditore è in mora?
  8. Se il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopraggiunta per cause non imputabili al debitore, e l'onere di dimostrare l'impossibilità grava sul creditore.

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