r25
di r25
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La fondazione è un ente basato su un patrimonio destinato a un obiettivo specifico stabilito dal fondatore.
  • Si distingue dall'associazione per la predominanza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale.
  • A differenza delle associazioni, le fondazioni devono essere riconosciute come persone giuridiche per esistere legalmente.
  • Il patrimonio della fondazione è autonomo e risponde solo delle obbligazioni assunte in nome dell'ente.
  • La creazione di una fondazione avviene tramite un negozio unilaterale da parte del fondatore, che destina beni per costituirne il patrimonio.

La fondazione

“La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scop, prefissato dal fondatore.”

Il modello che tenuto presente dal nostro legislatore è quello della cosiddetta fondazione erogatrice, caratterizzata dall’attività di gestione di un patrimonio, al fine di Erogarne le rendite secondo le direttive del fondatore (Art 16).

Come l’associazione, anche la fondazione consta dell’elemento personale e dell’elemento patrimoniale. L’elemento personale della fondazione viene generalmente individuato nell’apparato amministrativo dell’ente che consente lo svolgimento dell’attività, in vista della quale viene destinato il patrimonio da parte del fondatore. Nonostante ciò, e resta diffusa in dottrina l’affermazione di una radicale differenza tra associazione e fondazione. Nella fondazione, a differenza di quanto si verifica nell’associazione, vi è la prevalenza dell’elemento patrimoniale sull’elemento personale.

Inoltre è da sottolineare che l’ordinamento ammette, per quanto riguarda l’ente di carattere associativo, la possibilità di dar vita anche ad associazioni non riconosciute quali persone giuridiche; per la fondazione tale alternativa non risulta essere presa in considerazione da parte del legislatore. Pertanto la fondazione può sussistere solo se riconosciuta, secondo le modalità contemplate nel D.P.R. 361/2000. Poiché la fondazione è necessariamente riconosciuta, essa risulterà sempre caratterizzata dall’autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che delle obbligazioni assunte in nome per conto dell’ente risponde soltanto quest’ultimo con il suo patrimonio.

La fondazione è costituita con un negozio unilaterale (negozio di fondazione) che viene posto in essere da parte di un soggetto (il fondatore), quest’ultimo crea l’ente in vista della realizzazione di uno scopo, destinando una determinata quantità di beni che andranno a costituire il patrimonio della fondazione stessa. Dunque, alla luce di ciò, è opportuno evidenziare come la fondazione, a differenza dell’associazione, venga ad esistere solo per effetto del riconoscimento. L’associazione risulta concepita essenzialmente quale patrimonio destinato ad uno scopo, tale patrimonio deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo dell’ente.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale differenza tra una fondazione e un'associazione secondo il testo?
  2. La principale differenza è che nella fondazione prevale l'elemento patrimoniale sull'elemento personale, mentre nell'associazione non è così.

  3. Quali sono i requisiti per il riconoscimento di una fondazione?
  4. La fondazione può esistere solo se riconosciuta secondo le modalità del D.P.R. 361/2000, e deve avere autonomia patrimoniale perfetta.

  5. Come viene costituita una fondazione?
  6. Una fondazione è costituita tramite un negozio unilaterale da parte del fondatore, che destina un patrimonio per il perseguimento di uno scopo specifico.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community