Concetti Chiave
- Il giudice costituzionale può esaminare la costituzionalità di una norma senza la necessità di un contraddittorio formale.
- La tutela dei diritti è influenzata da tre fonti: la costituzione nazionale, la Convenzione europea e la Carta dei diritti dell'UE.
- La Corte europea dei diritti dell'uomo utilizza un metodo casistico, tenendo conto delle tradizioni giuridiche nazionali attraverso il "margine di apprezzamento".
- I ricorsi alla Corte europea mirano spesso a rimuovere discriminazioni piuttosto che riconoscere diritti individuali.
- Nello stato costituzionale, le libertà si esprimono anche in "statuti" o "istituzioni" oltre ai diritti soggettivi.
Diritto e azione a tutela di una prerogativa costituzionale
La presenza del giudice costituzionale, insieme alla circostanza che il singolo interessato non può accedere direttamente ad esso (almeno in quei paesi come l’Italia che conoscono soltanto il ricorso in via incidentale), fa venire meno la tradizionale correlazione fra diritto e azione a tutela di un diritto. Allorché nel corso di un giudizio venga sollevata un’eccezione di costituzionalità, infatti, non necessariamente si deve fare riferimento a un diritto soggettivo: quello che si chiede è di verificare se una determinata norma rispetti un determinato parametro costituzionale (tanto che, coerentemente, il giudizio di costituzionalità può proseguire davanti al giudice costituzionale senza instaurare un necessario contradditorio, potendosi svolgere anche in assenza della parte che ha sollevato l’eccezione).
La tutela multilivello dei diritti, basata su tre carte (la costituzione nazionale, la Convenzione fra i paesi del Consiglio d’Europa, la Carta dei diritti dell’Unione europea) e su tre corti (quella costituzionale di ogni stato, quella di Strasburgo, quella del Lussemburgo), da un lato induce a espandere il novero delle situazioni giuridiche tutelate, dall’altro a tenere conto delle diverse tradizioni giuridiche nazionali (ad esempio, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo attraverso il «margine di apprezzamento» riconosciuto agli stati).
A ciò si aggiunga la tendenza della Corte europea dei diritti, cui si può accedere con ricorso individuale, sia pure in via sussidiaria, ad affrontare le questioni ad essa sottoposte con duttilità, secondo un metodo casistico, al di fuori della logica prevalentemente deduttiva che ha retto la teoria dei diritti soggettivi. Non infrequente, peraltro, è la tendenza ad accogliere i ricorsi non per riconoscere al ricorrente un diritto, ma al solo fine di rimuovere, in un dato contesto, una discriminazione.In ogni caso, proteggere un interesse fondamentale con lo scudo del diritto soggettivo oggi può non bastare. Nello stato liberale le libertà tendevano a esaurirsi nella tutela di un diritto soggettivo; nello stato costituzionale, invece, esse tendono a tradursi, oltre che in diritti soggettivi, in più ampi «statuti» o «istituzioni».
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del giudice costituzionale nel sistema di tutela dei diritti?
- Come si espande la tutela dei diritti nel contesto multilivello?
- Perché la protezione di un interesse fondamentale con il diritto soggettivo può non essere sufficiente?
Il giudice costituzionale verifica se una norma rispetta un parametro costituzionale, anche senza un contraddittorio necessario, poiché il singolo non può accedere direttamente ad esso in paesi come l'Italia.
La tutela si espande grazie a tre carte e tre corti, tenendo conto delle tradizioni giuridiche nazionali e utilizzando metodi flessibili, come il «margine di apprezzamento» e il ricorso individuale alla Corte europea dei diritti.
Nello stato costituzionale, le libertà si traducono in più ampi «statuti» o «istituzioni», superando la semplice tutela del diritto soggettivo, che era tipica dello stato liberale.