alessandro_gras
Ominide
1 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Gli altri soci possono promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori di una S.R.L. in caso di inadempimenti rilevanti.
  • In presenza di irregolarità significative, è possibile richiedere la revoca di un amministratore senza che l'azione di responsabilità sia stata sollevata.
  • L'azione di responsabilità può essere rinunciata o transatta con il consenso dei soci che detengono i due terzi del capitale, a meno che un decimo dei soci non si opponga.
  • Gli amministratori rispondono ai creditori sociali se non garantiscono la conservazione del patrimonio, e i creditori possono agire anche se la società rinuncia.
  • La responsabilità solidale degli amministratori si estende ai soci che autorizzano intenzionalmente atti dannosi, equiparando la loro condotta a quella degli amministratori.

Azione di responsabilità contro gli amministratori

Se gli amministratori di una S.R.L. si rendono colpevoli di inadempimenti rilevanti, gli altri soci possono promuovere l’azione di responsabilità e, nelle ipotesi più gravi, a questa può seguire la revoca giudiziaria dei componenti del CDA. In caso di significative irregolarità nella gestione della società, inoltre, si può chiedere la revoca dell’amministratore anche se non sia stata precedentemente sollevata l’azione di responsabilità.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere soggetta a rinuncia o transazione, purché vi consentano almeno i soci che detengono i due terzi del capitale e purché non si oppongano quelli che ne rappresentano un decimo.
Gli amministratori, inoltre, rispondono dinanzi ai creditori sociali qualora non riescano a garantire la conservazione del patrimonio sociale.

L’azione può essere promossa dai creditori se esso non risulta sufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
I creditori sociali possono esercitare l’azione anche se la società vi rinuncia.
La responsabilità solidale degli amministratori si estende anche ai soci che hanno intenzionalmente autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi..
In questo caso, dunque, la loro condotta viene ritenuta alla stregua (equivalente) di quella posta in essere dagli amministratori della società a responsabilità limitata.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community