Concetti Chiave
- Gli amministratori di una S.R.L. possono essere soggetti ad azione di responsabilità da parte dei soci in caso di inadempimenti gravi, con possibile revoca giudiziaria del CDA.
- La rinuncia o transazione dell'azione di responsabilità richiede il consenso di soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale, senza opposizione da parte di un decimo.
- I creditori possono promuovere azioni contro gli amministratori se il patrimonio sociale non è sufficiente a coprire i loro crediti, anche se la società rinuncia all'azione.
- La responsabilità solidale degli amministratori include anche i soci che hanno autorizzato atti dannosi, rendendo la loro condotta equivalente a quella degli amministratori.
- In presenza di irregolarità significative, è possibile richiedere la revoca di un amministratore senza avviare un'azione di responsabilità preventiva.
Azione di responsabilità
Se gli amministratori di una S.R.L. si rendono colpevoli di inadempimenti rilevanti, gli altri soci possono promuovere l’azione di responsabilità e, nelle ipotesi più gravi, a questa può seguire la revoca giudiziaria dei componenti del CDA. In caso di significative irregolarità nella gestione della società, inoltre, si può chiedere la revoca dell’amministratore anche se non sia stata precedentemente sollevata l’azione di responsabilità.
Rinuncia e transazione
L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere soggetta a rinuncia o transazione, purché vi consentano almeno i soci che detengono i due terzi del capitale e purché non si oppongano quelli che ne rappresentano un decimo.
Gli amministratori, inoltre, rispondono dinanzi ai creditori sociali qualora non riescano a garantire la conservazione del patrimonio sociale. L’azione può essere promossa dai creditori se esso non risulta sufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
I creditori sociali possono esercitare l’azione anche se la società vi rinuncia.
Responsabilità solidale
La responsabilità solidale degli amministratori si estende anche ai soci che hanno intenzionalmente autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi..
In questo caso, dunque, la loro condotta viene ritenuta alla stregua (equivalente) di quella posta in essere dagli amministratori della società a responsabilità limitata.
Domande da interrogazione
- Quali sono le conseguenze per gli amministratori di una S.R.L. in caso di inadempimenti rilevanti?
- Chi può rinunciare o transigere l'azione di responsabilità contro gli amministratori?
- In quali casi i creditori sociali possono promuovere un'azione di responsabilità?
Gli amministratori possono essere soggetti a un'azione di responsabilità da parte degli altri soci, e nei casi più gravi, può seguire la revoca giudiziaria dei membri del CDA, come indicato nel testo.
L'azione di responsabilità può essere soggetta a rinuncia o transazione solo se vi consentono soci che detengono almeno i due terzi del capitale, e non si oppongono quelli che rappresentano un decimo, come specificato nel testo.
I creditori sociali possono esercitare l'azione di responsabilità se il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare i loro crediti, anche se la società ha rinunciato a tale azione, come riportato nel testo.