Concetti Chiave
- I diritti soggettivi sono poteri riconosciuti a un individuo per agire nel suo interesse, distinti in non patrimoniali e patrimoniali.
- I diritti reali, parte dei diritti patrimoniali, sono caratterizzati da patrimonialità, immediatezza, assolutezza, tipicità e di seguito.
- Il diritto di proprietà, definito dall'art. 832 del codice civile, consente di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.
- La proprietà comprende limiti posti per interesse pubblico, come espropriazione e requisizione, e per interesse privato, come divieto di atti emulativi e rispetto delle distanze.
- I modi di acquisto della proprietà includono titoli originari come occupazione e usucapione, e titoli derivativi come contratti e successione.
Diritti soggettivi e loro definizione
Per diritto soggettivo si intende il potere riconosciuto ad un soggetto di agire nel proprio interesse.
I diritti soggettivi si distinguono in:
1. Non patrimoniali, riguardanti prevalentemente interessi di natura morali come il diritto della personalità e di famiglia.
2. Patrimoniali, riguardanti invece interessi economici del singolo direttamente valutabili in denaro. Questi a loro volta si distinguono in:
• Diritti reali
• Diritti di credito
I diritti reali:
Caratteri
• Patrimonialità: in quanto il contenuto è valutabile economicamente.
• Immediatezza: perchè il titolare può esercitare direttamente il suo potere sulla cosa e direttamente da essa trae il soddisfacimento dei propri interessi, senza che ci sia la collaborazione di alcun soggetto.
• Assolutezza: perchè i diritti reali consistono in un potere che può essere fatto valere verso tutti.
• Tipicità: perchè i diritti reali sono previsti dalla legge e i privati non possono crearne di nuovi.
• Di seguito: esprime il potere di perseguire direttamente la cosa presso qualunque soggetto si trovi.
Classificazione
1. Il diritto di proprietà, più ampio ed importante
2. Il diritto di godimento sulla cosa altrui, che sono:
• La superficie
• Enfiteusi
• Usufrutto
• Uso
• Abitazione
• Servitù
3. I diritti di garanzia, che sono:
• Pegno
• Ipoteca
Il diritto di proprietà
L’art. 832 del codice civile definisce la proprietà il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Facoltà:
• Godere: significa che il proprietario può usare la propria cosa per soddisfare i propri interessi.
• Disporre: significa che può trasferire ad altri la proprietà della cosa o concederne il godimento.
Caratteri:
• Pienezza, significa che il proprietario può compiere tutto sulla cosa di sua proprietà, nei limiti del lecito.
• Esclusività, significa che ha il diritto di escludere chiunque altro dall’esercizio di attività sulla cosa di sua proprietà.
• Elasticità, significa che è integro, nel senso che quando viene a cessare il diritto reale limitato, il diritto di proprietà riacquista le sue dimensioni originarie.
• Perpetuità, significa che non possono esistere limiti di tempo alla proprietà.
Funzioni:
• Strumentale
• Sociale
Nel diritto romano era concepita come un dominio pressochè illimitato sulla cosa, successivamente nel cristianesimo si affermò la funzione strumentale dei beni creati da Dio a vantaggio dell’umanità, come facoltà di valersi dei beni per i bisogni propri e del prossimo.
Qualche secolo più tardi, il socialismo individuò la funzione sociale della proprietà: stimola il singolo ad utilizzare i beni e costituisce un forte incentivo tanto al risparmio quanto alla produzione dei beni, concorrendo così al benessere collettivo.
Limiti:
1. Posti nell’interesse pubblico:
• Espropriazione di beni immobili appartenenti a privati per la realizzazione di opere di pubblica utilità, come la rotatoria di albarè, questo è possibile però solo se vi è una legge che specifica il pubblico interesse e se è previsto anche un indennizzo.
• Requisizione: consiste nella possibilità di requisire provvisoriamente beni mobili e immobili qualora ricorrano gravi ed urgenti necessità pubbliche.
• Servitù militari: prevedono il divieto di costruire entro un raggio determinato attorno ad opere di difesa.
2. Posti nell’interesse privato:
• Divieto degli atti emulativi: ossia quegli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere e di recare molestia ad altri senza che il proprietario ne tragga alcuna utilità, come predisporre un gallinaio sul confine in prossimità delle camere da letto del vicino.
• Immissioni: il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, calore, rumori e simili propagazioni provenienti dal fondo del vicino, purchè non superino la normale tollerabilità.
• Accesso al fondo: di regola il proprietario può impedire a chiunque di accedere al suo fondo tranne in alcuni casi (il vicino chiede di riparare il muro, chiede di riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi sia riparato sfuggendo alla custodia).
• Distanze: le costruzioni confinanti che non sono unite o aderenti devono essere tenute ad una distanza non inferiore ai 3 metri o alla maggior distanza di 5 metri che può essere stabilita dai regolamenti comunali. Gli alberi di alto fusto devono essere tenuti ad una distanza di 3 metri, quelli non alto fusto a 1,5 metri e siepi, viti... a 0,5 metri.
• Divieto di stillicidio: il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non sul fondo del vicino.
Modi di acquisti:
1. Modi di acquisto a titolo originario: si dice a titolo originario l’acquisto che avviene senza alcuna relazione con il diritto di un precedente proprietario.
• Occupazione: consiste nella presa di possesso di cose mobili che non appartengono a nessuno con l’animo di farle proprie, come cose abbandonate volontariamente dal proprietario, animali selvatici che possono formare oggetto di caccia o pesca... Le cose immobili che non appartengono a nessuno spettano al patrimonio dello Stato.
• Invenzione: consiste nel ritrovamento di cose smarrite, che vanno consegnate al sindaco del luogo del ritrovamento e trascorso un anno dal ritrovamento se non reclamate dal proprietario, diventano di proprietà del ritrovatore. Il tesoro, spetta al proprietario del fondo se rinvenuto da questo.
• Accessione: si verifica quando il diritto del proprietario di una cosa, si estende indipendentemente dalla propria volontà, a ciò che ad essa si unisce per effetto di eventi naturali come alluvioni o avulsioni o per opera dell’uomo, che riguarda costruzioni, piantaggioni e altre opere fatte dall’uomo sul suolo altrui. L’accessione invertita, è regolata dall’art. 938 del codice civile secondo il quale, se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo e il proprietario non si oppone entro 3 mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria tenuto conto delle circostanze, potrà attribuire al costruttore la proprietà del edificio e del suolo occupato, il costruttore però è tenuto a pagare una somma pari al doppio del valore della superficie occupata oltre al risarcimento del danno.
• Unione e commistione: si verifica quando due o più cose appartenenti a diversi proprietari vengono ad unirsi in modo tale da formare una cosa sola, se le cose non sono separabili senza danno, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto.
• Specificazione: si verifica quando un soggetto adopera una materia appartenente ad altri per formare una nuova cosa come un blocco di marmo per scolpire una statua. Egli ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia.
• Usucapione: colui che in buona fede e in forza di un titolo idoneo acquista il possesso di un bene da chi non ne ha la proprietà, ne diventa il proprietario istantaneamente. Colui che tiene in possesso una cosa di cui non è proprietario, col decorso del tempo e alle condizioni stabilite dalla legge ne acquista la proprietà per usucapione.
2. Modi di acquisto a titolo derivativo
• Contratti traslativi della proprietà (donazione, vendita)
• Successione per causa di morte
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di diritto soggettivo?
- Come si distinguono i diritti soggettivi?
- Quali sono i caratteri dei diritti reali?
- Quali sono le funzioni del diritto di proprietà?
- Quali sono i modi di acquisto della proprietà?
Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto a un soggetto di agire nel proprio interesse.
I diritti soggettivi si distinguono in non patrimoniali, riguardanti interessi morali, e patrimoniali, riguardanti interessi economici.
I diritti reali sono caratterizzati da patrimonialità, immediatezza, assolutezza, tipicità e di seguito.
Le funzioni del diritto di proprietà sono strumentale e sociale, stimolando l'uso dei beni per il benessere collettivo.
I modi di acquisto della proprietà includono l'acquisto a titolo originario e derivativo, come occupazione, invenzione, accessione, e contratti traslativi.