Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I diritti di quarta generazione emergono dalla lettura dell'articolo 2 della Costituzione italiana come clausola a fattispecie aperta.
  • Questi nuovi diritti non sono esplicitamente previsti dalla Costituzione del 1948, ma sono stati riconosciuti per rispondere a nuove esigenze sociali.
  • La giurisprudenza italiana ha utilizzato l'articolo 2 per riconoscere diritti inalienabili come il diritto alla vita, all'oblio e alla privacy.
  • Il riconoscimento di questi diritti è stato considerato necessario per allineare l'Italia agli sviluppi del diritto internazionale e dell'Unione Europea.
  • Vi è stata una discussione tra giuristi sulla possibilità che tali diritti nuovi possano mettere in ombra i diritti già previsti dalla Costituzione.

Indice

  1. Nascita dei diritti di quarta generazione
  2. Evoluzione giurisprudenziale italiana

Nascita dei diritti di quarta generazione

Appunto che tratta dei cosiddetti «diritti di quarta generazione», soffermandosi in particolare sulla loro nascita e sulla loro affermazione alla luce dell’articolo 2 letto come clausola a fattispecie aperta.
Gli articoli costituzionali compresi tra il 13 e il 54 prevedono i diritti che la repubblica garantisce e riconosce al singolo, evocandone la garanzia di inviolabilità. La tutela costituzionale dei cosiddetti «nuovi diritti!, cioè tutti quei diritti non direttamente previsti dalla Costituzione ma emersi solo in seguito, è evocata dall’articolo 2. Negli anni settanta del XX secolo, il giurista costituzionalista Augusto Barbera propose di leggere l’articolo 2 come clausola a fattispecie aperta: ciò consentì di dare tutela costituzionale anche alle nuove necessità di garanzia ai diritti di quarta generazione (nuovi diritti), non direttamente disciplinati dalla carta del 1948.

La lettura dell’articolo 2 come clausola a fattispecie aperta pose il problema di definire quali fossero i suddetti «nuovi diritti» che necessitavano di garanzia di tutela: molti giuristi si sono chiesti se l’introduzione di questi diritti avrebbe determinato il rischio di sotto-tutela dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione. Per superare tale obiezione, la Corte sostenne la necessità di riconoscere, entro i limiti di costituzionalità, i diritti di quarta generazione al fine di conformare la repubblica italiana all’evoluzione dell’ordinamento internazionale e dell’Ue. La tutela dei nuovi diritti è direttamente ricondotta all’articolo 2 della Costituzione, letto come clausola a fattispecie aperta, sebbene essi non siano espressamente previsti dalla carta del 1948.

Evoluzione giurisprudenziale italiana

Tramite la valorizzazione dell’articolo 2 della Costituzione, la giurisprudenza italiana ha riconosciuto e consolidato la posizione di diversi diritti inalienabili, ascritti tra i cosiddetti «nuovi diritti! o «diritti di quarta generazione», quali, ad esempio, il diritto alla vita, all’oblio, alla riservatezza, alla privacy, all’onore, ecc.

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