Concetti Chiave
- I diritti di quarta generazione emergono dalla lettura dell'articolo 2 della Costituzione italiana come clausola a fattispecie aperta.
- Questi nuovi diritti non sono esplicitamente previsti dalla Costituzione del 1948, ma sono stati riconosciuti per rispondere a nuove esigenze sociali.
- La giurisprudenza italiana ha utilizzato l'articolo 2 per riconoscere diritti inalienabili come il diritto alla vita, all'oblio e alla privacy.
- Il riconoscimento di questi diritti è stato considerato necessario per allineare l'Italia agli sviluppi del diritto internazionale e dell'Unione Europea.
- Vi è stata una discussione tra giuristi sulla possibilità che tali diritti nuovi possano mettere in ombra i diritti già previsti dalla Costituzione.
Nascita dei diritti di quarta generazione
Appunto che tratta dei cosiddetti «diritti di quarta generazione», soffermandosi in particolare sulla loro nascita e sulla loro affermazione alla luce dell’articolo 2 letto come clausola a fattispecie aperta.
Gli articoli costituzionali compresi tra il 13 e il 54 prevedono i diritti che la repubblica garantisce e riconosce al singolo, evocandone la garanzia di inviolabilità. La tutela costituzionale dei cosiddetti «nuovi diritti!, cioè tutti quei diritti non direttamente previsti dalla Costituzione ma emersi solo in seguito, è evocata dall’articolo 2. Negli anni settanta del XX secolo, il giurista costituzionalista Augusto Barbera propose di leggere l’articolo 2 come clausola a fattispecie aperta: ciò consentì di dare tutela costituzionale anche alle nuove necessità di garanzia ai diritti di quarta generazione (nuovi diritti), non direttamente disciplinati dalla carta del 1948.
La lettura dell’articolo 2 come clausola a fattispecie aperta pose il problema di definire quali fossero i suddetti «nuovi diritti» che necessitavano di garanzia di tutela: molti giuristi si sono chiesti se l’introduzione di questi diritti avrebbe determinato il rischio di sotto-tutela dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione. Per superare tale obiezione, la Corte sostenne la necessità di riconoscere, entro i limiti di costituzionalità, i diritti di quarta generazione al fine di conformare la repubblica italiana all’evoluzione dell’ordinamento internazionale e dell’Ue. La tutela dei nuovi diritti è direttamente ricondotta all’articolo 2 della Costituzione, letto come clausola a fattispecie aperta, sebbene essi non siano espressamente previsti dalla carta del 1948.
Evoluzione giurisprudenziale italiana
Tramite la valorizzazione dell’articolo 2 della Costituzione, la giurisprudenza italiana ha riconosciuto e consolidato la posizione di diversi diritti inalienabili, ascritti tra i cosiddetti «nuovi diritti! o «diritti di quarta generazione», quali, ad esempio, il diritto alla vita, all’oblio, alla riservatezza, alla privacy, all’onore, ecc.