Concetti Chiave
- I diritti inviolabili, secondo l'art. 2 della Costituzione, sono riconosciuti come fondamentali e prioritari nell'ordinamento giuridico italiano.
- Questi diritti possiedono caratteristiche di assolutezza, inalienabilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità, garantendo la loro protezione da poteri pubblici e privati.
- La concezione giusnaturalistica sostiene che i diritti siano preesistenti e riconosciuti dall'ordinamento, mentre la visione positivistica li considera tutelati da un ordinamento giuridico specifico.
- Il termine "inviolabili" è interpretato come un richiamo all'assoluta inderogabilità dei diritti fondamentali, anche in caso di revisioni costituzionali.
- La dottrina prevalente tende a escludere la lettura giusnaturalistica, enfatizzando la storicità e specificità dei diritti all'interno dell'ordinamento giuridico.
Indice
Diritti inviolabili e loro caratteristiche
Secondo l’art. 2 Cost., «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». È in base a tale disposizione che l’ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali che li rende inviolabili sia dai poteri pubblici sia dai privati. I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche:
- assolutezza (possono essere fatti valere nei confronti di tutti);
- inalienabilità e indisponibilità (non possono essere trasferiti per atto di volontà di chi ne è titolare);
- imprescrittibilità (non esercitarli, anche per un tempo prolungato, non ne comporta l’estinzione, ossia la perdita del diritto);
- irrinunciabilità (non vi si può rinunciare).
Concezioni giusnaturalistiche e positivistiche
L’uso del termine «inviolabili», insieme al verbo «riconosce», evoca concezioni giusnaturalistiche secondo le quali i diritti non sarebbero conferiti dall’ordinamento ma da questo semplicemente riconosciuti in quanto preesistenti a ogni istituzione politica. È un tema che si incrocia con quello della giustificazione dello stato che, ad esempio, si trova così riassunto nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti: «tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti inalienabili, fra i quali quelli alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità; per garantire questi diritti sono istituiti fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati...».
Interpretazione della dottrina prevalente
La dottrina prevalente, però, legata a una concezione positivistica e storicistica, tende a escludere una tale lettura dell’art. 2, sottolineando come la persona sia portatrice non di diritti preesistenti, ma di diritti tutelati da uno specifico ordinamento giuridico, storicamente dato. Lo stesso termine «inviolabili» va interpretato come un richiamo non al diritto naturale, ma all’assoluta inderogabilità dei diritti fondamentali, anche in caso di revisione costituzionale.
Domande da interrogazione
- Quali sono le caratteristiche fondamentali dei diritti inviolabili secondo la Costituzione?
- Come si differenziano le concezioni giusnaturalistiche e positivistiche riguardo ai diritti inviolabili?
- Qual è l'interpretazione prevalente dell'art. 2 della Costituzione secondo la dottrina?
I diritti inviolabili, come stabilito dall’art. 2 della Costituzione, presentano quattro caratteristiche principali: assolutezza, inalienabilità e indisponibilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità.
Le concezioni giusnaturalistiche sostengono che i diritti siano preesistenti e riconosciuti dall'ordinamento, mentre la dottrina positivistica afferma che i diritti sono tutelati da un ordinamento giuridico specifico e non preesistono ad esso.
La dottrina prevalente interpreta l'art. 2 in chiave positivistica, evidenziando che i diritti inviolabili sono tutelati da un ordinamento giuridico e non derivano da un diritto naturale, sottolineando la loro inderogabilità anche in caso di revisione costituzionale.