Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 2 della Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia individualmente che nelle formazioni sociali.
  • I diritti inviolabili sono considerati prioritari nel sistema dei valori costituzionali e sono protetti sia dai poteri pubblici che dai privati.
  • Questi diritti sono caratterizzati da assolutezza, inalienabilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità.
  • Il termine "inviolabili" evoca concezioni giusnaturalistiche, suggerendo che i diritti sono riconosciuti dall'ordinamento, non conferiti.
  • La dottrina dominante sottolinea una visione positivistica, vedendo i diritti come tutelati da un ordinamento giuridico specifico e storicamente dato.

Articolo 2 della Costituzione italiana

Secondo l’art. 2 Cost., «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». È in base a tale disposizione che l’ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali che li rende inviolabili sia dai poteri pubblici sia dai privati.

I diritti inviolabili hanno le seguenti caratteristiche:
- assolutezza (possono essere fatti valere nei confronti di tutti);
- inalienabilità e indisponibilità (non possono essere trasferiti per atto di volontà di chi ne è titolare);
- imprescrittibilità (non esercitarli, anche per un tempo prolungato, non ne comporta l’estinzione, ossia la perdita del diritto);
- irrinunciabilità (non vi si può rinunciare).

L’uso del termine «inviolabili», insieme al verbo «riconosce», evoca concezioni giusnaturalistiche secondo le quali i diritti non sarebbero conferiti dall’ordinamento ma da questo semplicemente riconosciuti in quanto preesistenti a ogni istituzione politica. È un tema che si incrocia con quello della giustificazione dello stato che, ad esempio, si trova così riassunto nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti: «tutti gli uomini sono creati uguali e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti inalienabili, fra i quali quelli alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità; per garantire questi diritti sono istituiti fra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati...».
La dottrina prevalente, però, legata a una concezione positivistica e storicistica, tende a escludere una tale lettura dell’art. 2, sottolineando come la persona sia portatrice non di diritti preesistenti, ma di diritti tutelati da uno specifico ordinamento giuridico, storicamente dato. Lo stesso termine «inviolabili» va interpretato come un richiamo non al diritto naturale, ma all’assoluta inderogabilità dei diritti fondamentali, anche in caso di revisione costituzionale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le caratteristiche dei diritti inviolabili secondo l'articolo 2 della Costituzione italiana?
  2. I diritti inviolabili sono caratterizzati da assolutezza, inalienabilità e indisponibilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità.

  3. Come viene interpretato il termine "inviolabili" nell'articolo 2 della Costituzione italiana?
  4. Il termine "inviolabili" è interpretato come un richiamo all'assoluta inderogabilità dei diritti fondamentali, non come un riferimento al diritto naturale.

  5. Qual è la differenza tra la concezione giusnaturalistica e quella positivistica riguardo ai diritti inviolabili?
  6. La concezione giusnaturalistica vede i diritti come preesistenti e riconosciuti dall'ordinamento, mentre la concezione positivistica li considera tutelati da un ordinamento giuridico specifico e storicamente dato.

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