Concetti Chiave
- I diritti della personalità sono diritti inviolabili che riguardano le caratteristiche essenziali di una persona e sono protetti dalla legge.
- Il diritto alla vita è indisponibile e la legge punisce l'omicidio, anche se consenziente, con pene meno gravi rispetto all'omicidio classico.
- Il diritto all'integrità fisica vieta atti che riducono permanentemente l'integrità fisica, ammettendo solo disposizioni corporee gratuite come donazioni di sangue o organi.
- Il diritto al nome consente a una persona di usare esclusivamente il proprio nome, proteggendolo da usurpazione e contestazioni.
- Il diritto alla riservatezza richiede un consenso esplicito per il trattamento dei dati personali, proteggendo la privacy individuale.
I diritti della personalità riguardano le caratteristiche essenziali di una persona e sono riconosciuti a tutti gli individui.
Essi rientrano fra i diritti inviolabili dell’uomo e sono garantiti da una protezione penale e da una protezione civile.
• DIRITTO ALLA VITA: è un diritto indisponibile (intrasmissibile) da parte della persona che ne è titolare.
La legge punisce, anche se con una pena meno grave, l’omicidio del consenziente.
• DIRITTO ALL’INTEGRITÀ FISICA: è un diritto indisponibile. La legge vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando producono una diminuzione permanente dell’integrità fisica oppure quando sono contrari alla legge.
Gli atti di disposizione del proprio corpo devono essere sempre a titolo gratuito e sono consentiti:
- donazioni di sangue;
- trapianto di un rene;
- disposizioni di parti del fegato.
Da un cadavere, è possibile il prelievo per qualsiasi organo, ad eccezione di quelli vietati dalla legge e a condizione che il defunto non abbia dichiarato in vita di essere contrario alla donazione degli organi.
• DIRITTO AL NOME: ogni persona ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome. Ogni persona può compiere:
- azione di reclamo: qualora altre persone contestino il suo diritto di utilizzare legittimamente un determinato nome;
- azione di usurpazione: uso indebito del nome in modo da danneggiare la persona.
• DIRITTO ALL’IMMAGINE: può essere riprodotta l’immagine di una persona soltanto con il consenso dell’interessato.
Non è necessario il consenso nel caso di:
- persona famosa e/o personaggio pubblico;
- necessità di giustizia o polizia;
- scopi scientifici, didattici, culturali;
- avvenimenti che si sono svolti in pubblico.
L’esposizione dell’immagine di una persona non può mai avvenire quando arrechi un pregiudizio all’onore o alla reputazione.
• DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: ogni persona deve dare un consenso esplicito al fine del trattamento dei dati personali.
• DIRITTO ALL’ONORE: ogni persona ha diritto all’onore e alla reputazione. Nel caso di una lesione dell’onore/reputazione fatta attraverso i mass-media, la persona può ottenerne la rettifica.
Domande da interrogazione
- Quali sono i diritti della personalità riconosciuti a tutti gli individui?
- In quali casi è possibile riprodurre l'immagine di una persona senza il suo consenso?
- Quali azioni può intraprendere una persona per proteggere il proprio diritto al nome?
I diritti della personalità includono il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'immagine, alla riservatezza e all'onore, e sono garantiti da protezioni penali e civili.
L'immagine di una persona può essere riprodotta senza consenso se si tratta di una persona famosa o pubblica, per necessità di giustizia o polizia, per scopi scientifici, didattici, culturali, o durante avvenimenti pubblici.
Una persona può intraprendere un'azione di reclamo se il suo diritto al nome è contestato, o un'azione di usurpazione se il nome è usato indebitamente causando danno.