Concetti Chiave
- I legislatori hanno creato meccanismi per assicurare dimissioni volontarie, vietando le dimissioni in bianco al momento dell'assunzione.
- Le dimissioni sono valide solo se compilate telematicamente su moduli ufficiali del ministero del lavoro, usando un pin personale dell'Inps.
- Entro sette giorni dalla comunicazione, i lavoratori possono revocare le dimissioni inviate al datore e all'ispettorato del lavoro.
- La procedura telematica non si applica a lavoratori domestici e madri lavoratrici, le cui dimissioni devono essere convalidate dall'ispettorato.
- Le dimissioni sono considerate illecite se ottenute tramite violenza morale, anche se il licenziamento sarebbe stato giustificato.
Dimissioni illecite
Negli ultimi anni, il legislatore ha ideato diversi meccanismi volti a garantire che le dimissioni del lavoratore siano rese con libera espressione del consenso. Talvolta, infatti, i datori di lavoro fanno sottoscrivere al lavoratore le dimissioni in bianco già al momento dell'assunzione, per poi servirsene successivamente al fine di «liberarsi» di quel dipendente.
Per debellare questa pratica illecita, la legge ha stabilito che sono efficaci le sole dimissioni compilate per via telematica su appositi moduli resi disponibili dal ministero del lavoro, dopo aver ottenuto un pin personale presso l’Inps.
Questa procedura non si applica in alcune fattispecie lavorative, in particolare nel lavoro domestico e per la lavoratrice madre, le cui dimissioni devono essere convalidate dall'ispettorato del lavoro.
La procedura appena descritta vieta al datore di lavoro di imporre le dimissioni al proprio dipendente; ciononostante, questi può comunque lamentare eventuali vizi del consenso nel caso in cui sia succube di una violenza morale, esercitata per indurlo a dimettersi come unica alternativa a un licenziamento motivato dalla scoperta di gravi illeciti, ad esempio un furto.
In queste ipotesi, la giurisprudenza considera le dimissioni efficaci solo se il licenziamento, che il lavoratore avrebbe subito se non si fosse dimesso, è giustificato da motivi oggettivi. Persino in questo caso, però, le dimissioni sono illecite se estorte con modalità particolarmente brutali e aggressive.