Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge 146/1990 disciplina i servizi pubblici essenziali per garantire i diritti costituzionali fondamentali delle persone.
  • Una Commissione di garanzia indipendente è stata istituita per monitorare e ampliare l'elenco dei servizi essenziali.
  • Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali richiede una procedura preliminare di conciliazione e un preavviso minimo di dieci giorni.
  • La durata dello sciopero deve essere determinata e non può essere a tempo indeterminato, con un intervallo minimo tra scioperi successivi.
  • È obbligatorio garantire prestazioni minime essenziali durante lo sciopero, con informazioni tempestive agli utenti sui servizi disponibili.

Legge 146 del 1990

La legge 146/1990 regola la disciplina sui servizi pubblici essenziali. Essa considera tali tutti i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (diritti fondamentali). Per assicurare la corretta applicazione della legge 146/1990 è stata creata un’apposita autorità indipendente: la Commissione di garanzia (CGS). La Commissione ha progressivamente esteso l’elenco dei servizi pubblici essenziali (attività sanitarie, scolastiche, postali, di trasporto, ri rimorchio nautico, ecc.).
Lo sciopero dei servizi pubblici essenziali deve rispettare alcune regole:
1) procedura preliminare di raffreddamento e conciliazione del conflitto.

Essa deve obbligatoriamente precedere la proclamazione dello sciopero;
2) comunicazione scritta da inviare al datore e all’autorità amministrativa titolare del potere di precettazione )a sua volta quest’ultima deve trasmetterla alla CGS). Il documento deve contenere indicazioni su data, modalità e motivazione dell’astensione
3) preavviso minimo di dieci giorni. Si tratta del termine dilatorio che deve intercorrere tra la proclamazione e lo sciopero in sé. Quest’ultimo può essere revocato entro 5 giorni dalla data prevista per il suo inizio. Il preavviso non è obbligatorio solo quando l’astensione è organizzata per difendere l’ordine costituzionale o per protestare contro gravi eventi lesivi dell’incolumità dei lavoratori;
4) durata determinata dello sciopero. Questo non può durare ad oltranza;
5) termine di rarefazione, cioè l’intervallo minimo fra uno sciopero e l’altro al fine di arrecare un danno sproporzionato agli interessi dei consumatori;
6) obbligo per i soggetti coinvolti nello sciopero di garantire le prestazioni minime essenziali. I datori sono inoltre tenuti a informare gli utenti, con almeno 5 giorni di anticipo, sulle modalità dello sciopero e sugli eventuali servizi disponibili in alternativa a quelli non garantiti.

La disciplina sui servizi minimi essenziali è demandata ai contratti collettivi o alla CGS.

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