Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • In condizioni normali, lo stato si basa sulla separazione dei poteri e sulla tutela dei diritti individuali e sociali.
  • I poteri di crisi sono considerati eccezionali e non vengono utilizzati in situazioni normali.
  • Un uso sistematico delle norme costituzionali per derogare ai principi costituzionali altera il rapporto tra regola ed eccezione.
  • L'accentramento dei poteri durante una crisi può avvenire nelle mani dell'esecutivo o di un organo costituito appositamente.
  • Il controllo degli organi internazionali, basato su trattati, è cruciale durante lo stato di crisi per garantire il rispetto dei diritti.

Dichiarazione dello stato di crisi

In condizioni di normalità, ogni ordinamento statale deve fondarsi sul principio di separazione dei poteri e deve riconoscere diritti e libertà tutelate per i singoli e per le formazioni sociali.
In condizioni di normalità, inoltre, il ricorso ai potere di crisi non ha mai luogo. Tale operazione, infatti, deve presentare carattere eccezionale.
Il ricorso sistematico alle norme costituzionali che abilitano l’esecutivo a derogare ai principi della Costituzione stessa ribalta il rapporto regola-eccezione.

Negli ordinamenti che utilizzano in via tendenzialmente permanente gli istituti dello stato d’assedio e di guerra la normalità diviene la concentrazione del potere e l’eccezione è lo sporadico incremento del ruolo delle Assemblee e del riconoscimento delle autonomie.

In un contesto in cui l’esecutivo esercita la quasi totalità dei poteri, senza controlli di legittimità o politici, di fondamentale importanza diviene il controllo degli organi internazionali sulla base dei trattati: ad esempio tanto il Patto sui diritti civili e politici delle NU, quanto la CEDU prevedono modalità e procedure legate all’adozione e alla gestione dello stato di crisi.
Durante lo stato di crisi, i poteri possono essere accentrati nelle mani di un organo costituzionale (di solito si tratta dell’esecutivo), nelle mani di un nuovo organo istituito ad hoc (soluzione più rara che comporta il temporaneo spoglio dalle proprie competenze non solo del Parlamento ma anche del Governo.

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