alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale italiana ha dichiarato inammissibili i referendum che propongono l'abrogazione totale delle leggi elettorali, per garantire la continuità degli organi costituzionali.
  • I referendum sono ammessi solo per l'abrogazione parziale delle leggi elettorali, purché la normativa residua permetta il funzionamento degli organi costituzionali.
  • Sentenze specifiche hanno stabilito i criteri per l'ammissibilità dei referendum, come quello del 1993 che modificò la legge elettorale del Senato da proporzionale a maggioritaria.
  • La Corte ha stabilito che l'abrogazione referendaria non può essere compensata dalla "reviviscenza" di leggi precedentemente abrogate.
  • I quesiti referendari devono essere formulati in modo chiaro, univoco e omogeneo, permettendo una scelta netta tra opzioni contrapposte.

Indice

  1. Discussione sui referendum elettorali
  2. Giurisprudenza e referendum
  3. Limiti all'ammissibilità dei referendum

Discussione sui referendum elettorali

Negli ultimi decenni è stata molto accesa la discussione a proposito dei referendum su leggi elettorali: leggi necessarie per il funzionamento degli organi costituzionali, ma a contenuto libero, potendo il legislatore scegliere fra molteplici sistemi di elezione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili richieste di abrogazione totale, ritenendo l’eliminazione delle leggi elettorali in contrasto con il principio di continuità degli organi costituzionali (di cui impedirebbe il regolare rinnovo, con conseguente paralisi del sistema).

Giurisprudenza e referendum

Le leggi elettorali, ha affermato la Corte, possono invece essere sottoposte a referendum quando la richiesta colpisca solo alcune disposizioni (abrogazione parziale) e a condizione che la disciplina che residua dopo l’abrogazione permetta comunque agli organi costituzionali di poter funzionare (autoapplicatività della normativa di risulta). Così, ad esempio, fu ritenuto inammissibile un referendum sulla legge per l’elezione del Csm proprio perché la richiesta aveva ad oggetto l’intera legge (sent. 29/1987); ma fu ritenuto ammissibile il referendum sulla legge elettorale della Camera che colpiva le sole disposizioni in base alle quali l’elettore poteva esprimere più voti di preferenza, in quanto effetto dell’abrogazione sarebbe stato di ridurre la scelta dei candidati a un’unica preferenza, senza che risultassero impedimenti alla costante operatività dell’organo costituzionale (sent. 47/1991). Questa giurisprudenza ha reso possibile il referendum che nel 1993 «trasformò» da proporzionale a maggioritaria la legge elettorale del Senato (sent. 32/1993). Con la sent. 13/2012 la Corte ha escluso che il vuoto derivante dall’abrogazione referendaria possa essere colmato dalla «reviviscenza» della precedente legislazione elettorale abrogata dalla legge sottoposta a referendum.

Limiti all'ammissibilità dei referendum

A tutto questo vanno aggiunti i limiti all’ammissibilità che riguardano la formulazione del quesito referendario. Al fine di garantire la libera e consapevole espressione del voto, la richiesta deve essere chiara, univoca e omogenea. Tali requisiti sono soddisfatti quando la domanda consente la scelta fra un’alternativa secca – l’eliminazione o il mantenimento di una certa disciplina – rispetto alla quale è possibile rispondere con un «sì» o con un «no».

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale che la Corte costituzionale considera quando valuta l'ammissibilità dei referendum sulle leggi elettorali?
  2. La Corte costituzionale considera il principio di continuità degli organi costituzionali, ritenendo inammissibili le richieste di abrogazione totale delle leggi elettorali che potrebbero impedire il regolare rinnovo degli organi e causare una paralisi del sistema.

  3. In quali circostanze la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i referendum sulle leggi elettorali?
  4. La Corte ha ritenuto ammissibili i referendum quando la richiesta colpisce solo alcune disposizioni (abrogazione parziale) e la normativa residua permette comunque il funzionamento degli organi costituzionali, come nel caso del referendum del 1991 sulla legge elettorale della Camera.

  5. Quali sono i requisiti che un quesito referendario deve soddisfare per essere considerato ammissibile?
  6. Il quesito referendario deve essere chiaro, univoco e omogeneo, consentendo una scelta fra un'alternativa secca – l'eliminazione o il mantenimento di una certa disciplina – alla quale si può rispondere con un «sì» o con un «no».

Domande e risposte

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